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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in sede di rinvio, aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio e quindi confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012. L'accertamento traeva origine da un pvc della Guardia di Finanza: l'Ufficio contestava che, nell'ambito di un finanziamento pubblico FEP Campania 2007-2013, vi fossero fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate relative a lavori edili, con un meccanismo di ritorno delle somme e con conseguente indebita contabilizzazione di costi fittizi. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva sostanzialmente reiterato le precedenti argomentazioni senza conformarsi al principio di diritto affermato dalla Cassazione e senza procedere a una nuova valutazione unitaria degli indizi. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva omesso di considerare complessivamente gli elementi probatori già acquisiti (dichiarazioni di terzi, assegni recanti il nome del contribuente, meccanismo di restituzione delle somme) e aveva valutato in modo atomistico il quadro presuntivo, nonostante la precedente cassazione avesse già chiarito che, una volta dimostrato un quadro indiziario grave, preciso e concordante, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività e liceità delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il giudizio di rinvio è un giudizio "chiuso" e che il giudice del rinvio deve conformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, procedendo a un nuovo esame del merito alla luce delle indicazioni ricevute. Nel caso concreto la CTR, secondo la Corte, ha disatteso il dictum di legittimità limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni già censurate, senza svolgere la necessaria valutazione complessiva e non atomistica del materiale probatorio. La Corte ha inoltre richiamato la regola della prova per presunzioni, secondo cui il giudice deve prima valutare i singoli indizi e poi esaminarli unitariamente per verificare se siano concordanti e idonei a fondare, secondo ragionevole probabilità, il fatto ignoto; nel caso di specie, la CTR non ha correttamente apprezzato il compendio indiziario. È stata respinta anche la difesa del contribuente fondata sulle risultanze del procedimento penale, ritenendo non applicabile il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, poiché la norma riguarda la sentenza irrevocabile di assoluzione e non il decreto di archiviazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso originario per sostenere l'autonomia tra processo penale e processo tributario e l'assenza di vincolo per il giudice tributario rispetto agli esiti penali.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova per presunzioni richiede prima l'esame dei singoli indizi e poi una valutazione complessiva del loro coordinamento.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il giudice deve verificarne unitariamente la capacità dimostrativa secondo ragionevole probabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, spetta al contribuente l'onere di provare il contrario.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo di ricorso richiama la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, censurandone l'erroneo apprezzamento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000

    La Corte esclude l'applicabilità della disposizione al caso concreto, perché essa riguarda la sentenza irrevocabile di assoluzione e non il decreto di archiviazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a reiterare la motivazione già censurata, dovendo compiere un nuovo esame del merito conforme alle indicazioni ricevute.
  • La prova per presunzioni va valutata con un procedimento in due fasi: prima l'apprezzamento dei singoli indizi, poi la loro valutazione complessiva e coordinata; solo il quadro unitario può fondare una presunzione grave, precisa e concordante.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche per presunzioni, un compendio indiziario serio a sostegno della pretesa, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria sull'effettività e liceità delle operazioni contestate.
  • La valutazione probatoria non può essere atomistica o parcellizzata: il giudice deve esplicitare il processo logico attraverso il quale giunge al convincimento finale, soprattutto in presenza di elementi indiziari tra loro convergenti.
  • Le disposizioni che attribuiscono efficacia nel processo tributario alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione non si estendono automaticamente a provvedimenti diversi, come il decreto di archiviazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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