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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22297/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza abbreviata del GUP di Trani, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (violazione degli obblighi connessi a misure restrittive) commesso l'11/07/2019 e, accogliendo l'appello del Procuratore Generale, riconosceva l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., rideterminando la pena a mesi otto di reclusione. Il ricorrente deduceva: motivazione apparente/contraddittoria e omessa pronuncia (art. 606 c.p.p. lett. e)); violazione/erronea applicazione di norme penali rilevanti (art. 606 c.p.p. lett. b)) riguardo agli artt. 99, 62-bis, 81 e 133 c.p.; contestava altresì che la Corte avesse riformato la sentenza "in peius" nonostante una presunta rinuncia all'appello da parte del Procuratore Generale, lamentava errata valutazione probatoria (mancata prova del funzionamento del citofono), carente motivazione sulla recidiva e sulla collaborazione del ricorrente, errore di calcolo della pena e mancato riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o privi di specificità i motivi: la presunta rinuncia all'appello del Procuratore Generale (la rinuncia deve essere espressa e documentata ai sensi degli artt. 581, 582 e 589 c.p.p., e non può desumersi dalle sole conclusioni di udienza); la contestazione sulla mancata prova del funzionamento del citofono (è consolidato l'orientamento per cui la mancata risposta al citofono durante controlli ripetuti può legittimamente fondare la prova della violazione della misura); la doglianza sulla recidiva (la Corte territoriale ha dedicato ampia motivazione e richiamato la giurisprudenza di riferimento); la mancata considerazione della collaborazione e l'errore di calcolo (la Corte di appello ha ricalcolato la pena tenendo conto dell'equivalenza tra attenuanti e recidiva); la mancata applicazione della continuazione (assenza di contraddittorietà tra riconoscimento della recidiva e rifiuto della continuazione, in ragione dei dati temporali e della diversità del disegno criminoso). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 159/2011, art. 75, comma 2

    Norma richiamata come titolo di reato: la violazione degli obblighi imposti da misure restrittive (es. obbligo di permanenza/domestico) può desumersi anche dalla mancata risposta a controlli ripetuti tramite citofono/campanello

  • Codice penale, art. 99, quarto comma

    Regola la recidiva reiterata e il rapporto tra recidiva e circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo valutare la recidiva come equivalente alle attenuanti, impedendo la prevalenza automatica delle generiche sul vizio di recidiva

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma relativa alla personalizzazione della pena (circostanze comuni e responsabilità); evocata dal ricorrente nell'ambito di contestazioni sulla dosimetria, ma la Corte non ha ravvisato erronea applicazione

  • Codice penale, art. 81

    Principio della determinatezza della pena e del limite massimo; richiamato nell'atto di ricorso, senza che la Corte abbia rilevato applicazioni errate

  • Codice penale, art. 133

    Regole per la determinazione della pena (criteri di individualizzazione); richiamato dal ricorrente in relazione alla dosimetria, senza esito favorevole

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) vizio di motivazione, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge. Il ricorso è stato valutato inammissibile perché le doglianze erano generiche o manifestamente infondate

  • Codice di procedura penale, artt. 581, 582 e 589 (rinuncia all'impugnazione)

    "la rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti..."

    La rinuncia all'impugnazione deve essere espressa, chiara e conforme alle modalità di legge: non può essere desunta dalle sole conclusioni in udienza che chiedono la conferma della sentenza

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale; applicata per condannare il ricorrente a una somma equitativamente determinata

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 e altre)

    "è compito del giudice, quando la contestazione riguardi la recidiva di cui ai primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità..."

    La Corte territoriale ha applicato il principio giurisprudenziale: la recidiva va valutata concretamente con riferimento a numerosi parametri (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, ecc.) e la valutazione prende il posto della mera automatica applicazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero o della parte processuale deve essere manifestata in modo formale e inequivocabile (artt. 581/582/589 c.p.p.); non basta che il PM chieda la conferma della sentenza in udienza per ritenere avvenuta la rinuncia
  • La violazione degli obblighi connessi a misure restrittive (art. 75 D.lgs. 159/2011) può essere provata anche dalla mancata risposta al citofono/campanello durante controlli ripetuti: il soggetto sottoposto a misura deve mantenere efficienti gli strumenti di controllo
  • La recidiva di cui all'art. 99 c.p. (soprattutto il comma 4) richiede una valutazione concreta della riprova e della pericolosità del reo; le circostanze attenuanti generiche non prevalgono automaticamente sulla recidiva quando il giudice ritiene sussistente la rilevanza della reiterazione
  • Le doglianze generiche o non specificamente motivate in cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili; occorre indicare con precisione il vizio di motivazione o l'erronea applicazione della norma e le parti del decisum criticate
  • Errori aritmetici nella determinazione della pena possono essere superati da un nuovo calcolo del giudice di appello che valuta la recidiva e l'equivalenza con le attenuanti: la correzione in sede di appello può rendere irrilevante il vizio prospettato in cassazione
  • La continuazione e la recidiva sono istituti distinti: la ricorrenza di recidiva non implica automaticamente la sussistenza della continuazione; la valutazione richiede attenzione ai dati temporali, all'identità del disegno criminoso e alla natura dei reati
  • La collaborazione del reo (es. qualifica di collaboratore di giustizia) deve risultare dagli atti e essere concretamente valutata dal giudice ai fini della dosimetria; allegazioni generiche non sono efficaci in cassazione

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