Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la quantificazione della confisca per equivalente disposta in relazione a debiti tributari (capo A), deducendo: 1) violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. e dei principi delle Sezioni Unite (Massini) in tema di confisca per equivalente nel concorso di persone, sostenendo che la corte territoriale aveva attribuito a lui l'intero debito tributario senza tener conto della progressiva migrazione dell'attività dall'impresa individuale 'Turbo 50' alle società costituite dal 2011/2013 in concorso con altri; 2) mancata e carente motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e art. 111 Cost.) circa l'accertamento del profitto spettante al singolo concorrente, con affermazioni apodittiche e omissione dei criteri probatori che avrebbero dovuto consentire l'individuazione della quota di arricchimento del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Corte d'appello avesse osservato il dictum della sentenza di rinvio e le indicazioni delle Sezioni Unite. La Corte territoriale aveva rideterminato la confisca per equivalente a favore del ricorrente attribuendo a quest'ultimo la somma di euro 1.981.738,80 (determinata come quota imputabile a Mongiardo, con riferimento all'impresa individuale 'Turbo 50' e, per la parte non imputabile in modo puntuale ai singoli coautori, applicando il criterio residuale della ripartizione paritaria). La Suprema Corte ha affermato che le censure proposte erano, in sostanza, istanze di rivalutazione del materiale probatorio e pertanto non rilevanti in sede di legittimità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di impugnazioni irrituali).

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente nei reati tributari: la confisca è stata operata con riferimento al debito tributario contestato quale profitto del reato

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare inosservanza del dictum di rinvio; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia invece rispettato l'oggetto del giudizio di rinvio

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica, priva di specificità e rivolta in realtà alla rivalutazione del merito

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sufficiente e non contraddittoria

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Principio fondamentale: in caso di concorso di persone, esclusa solidarietà passiva, la confisca per equivalente deve essere riferita al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; solo se non è possibile individuare le quote è legittima la ripartizione in parti uguali. La Corte territoriale ha applicato questo criterio

  • Cass. Sez. 5, n. 10750 del 20/01/2025

    Sentenza di annullamento parziale che ha disposto il rinvio limitato alla quantificazione della confisca; la Corte d'appello ha rispettato il dictum di rinvio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la conseguenza della inammissibilità: condanna alle spese processuali e responsabilità per l'impugnazione irrituale (con obbligo di somma alla Cassa delle ammende)

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza citata in relazione ai profili di colpa per l'irritualità dell'impugnazione, a supporto della misura della sanzione alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In materia di confisca per equivalente nei reati tributari, il profitto va primariamente riferito al singolo soggetto obbligato (titolare dell'obbligazione tributaria); non si può automaticamente estendere a un singolo individuo il profitto complessivo di più entità economiche senza adeguata prova.
  • Se in concorso di persone non è possibile individuare con sufficiente precisione la quota di profitto spettante a ciascun concorrente, è legittimo applicare il criterio residuale della ripartizione paritaria, come indicato dalle Sezioni Unite (Massini).
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che in sostanza chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili se non indicano specificamente errori logici o di motivazione rilevabili in diritto.
  • Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile occorre una specifica e completa indicazione degli atti e dei mezzi probatori che si assumono viziati; deduzioni generiche o assertive sulla prova sono insufficienti.
  • Quando la Corte d'appello agisce in esecuzione di un rinvio della Cassazione, deve attenersi al dictum di rinvio; il ricorrente può censurare solo profili di diritto relativi a eventuali difformità rispetto a tale dictum, non la mera rivalutazione dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.