Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Claudio Ciriello ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 05/11/2025, con la quale era stata confermata la condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia a pena detentiva di anni 3, mesi 5 e giorni 10 e a euro 16.000,00 di multa per i reati indicati nella sentenza: violazioni degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990 (norme sul testo unico stupefacenti), dell'art. 23, comma 2, della legge n. 110/1975 e dell'art. 678 c.p. (tale ultima fattispecie risultando riqualificata dall'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 2 legge 895/1967).
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante atto sottoscritto con firma del difensore autenticata; alla luce della rinuncia e del combinato disposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente documentato la sopravvenuta carenza di interesse a tale statuizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
La norma riguarda le fattispecie di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la sentenza confermata ha fatto riferimento a questa disposizione come base della condanna per il reato relativo agli stupefacenti
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
Disposizione inerente circostanze aggravanti previste dal testo unico sugli stupefacenti; è stata richiamata per la determinazione della responsabilità o dell'aggravamento della pena
legge n. 110/1975, art. 23, comma 2
Norma concernente delitti in materia di armi; è stata contestata e confermata quale titolo di responsabilità in relazione ai fatti giudicati
codice penale, art. 678
La fattispecie è stata applicata in sede di condanna come riqualificazione dell'originaria imputazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 895/1967; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione
legge 895/1967, art. 2
Originaria imputazione formulata in base a questa norma è stata poi riqualificata in corso di giudizio nell'art. 678 c.p., come indicato nella sentenza
codice di procedura penale, art. 589
Prevvede conseguenze della rinuncia al ricorso o insufficienza dei presupposti di impugnazione; qui è stata invocata per dichiarare l'inammissibilità dopo la rinuncia
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
Indica i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione congiuntamente all'art. 589 per motivare la dichiarazione di inammissibilità a seguito della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formalmente corretta al ricorso comporta in linea generale l'inammissibilità dello stesso: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere il riesame della decisione di merito.
- La rinuncia deve essere manifestata con le formalità richieste (ad es. firma autenticata del difensore, ove previsto) per produrre gli effetti di estinzione dell'impugnazione; difetti formali possono non determinare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la condanna alla Cassa delle Ammende può essere esclusa se il ricorrente dimostra la sopravvenuta mancanza di interesse a tale statuizione.
- La Corte può riqualificare l'imputazione originaria in fattispecie diverse nel corso del giudizio: chi impugna dovrebbe quindi considerare e contestare anche eventuali riqualificazioni per non vedersi confermare la responsabilità su basi diverse da quelle iniziali.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare l'effettiva rinuncia agli eventuali rimedi ulteriori (anche per effetti patrimoniali e di precedenti penali) e verificare se sussistano questioni di legittimità che si vogliano ancora far valere.
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