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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Claudio Ciriello ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 05/11/2025, con la quale era stata confermata la condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia a pena detentiva di anni 3, mesi 5 e giorni 10 e a euro 16.000,00 di multa per i reati indicati nella sentenza: violazioni degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990 (norme sul testo unico stupefacenti), dell'art. 23, comma 2, della legge n. 110/1975 e dell'art. 678 c.p. (tale ultima fattispecie risultando riqualificata dall'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 2 legge 895/1967).

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante atto sottoscritto con firma del difensore autenticata; alla luce della rinuncia e del combinato disposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente documentato la sopravvenuta carenza di interesse a tale statuizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    La norma riguarda le fattispecie di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la sentenza confermata ha fatto riferimento a questa disposizione come base della condanna per il reato relativo agli stupefacenti

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2

    Disposizione inerente circostanze aggravanti previste dal testo unico sugli stupefacenti; è stata richiamata per la determinazione della responsabilità o dell'aggravamento della pena

  • legge n. 110/1975, art. 23, comma 2

    Norma concernente delitti in materia di armi; è stata contestata e confermata quale titolo di responsabilità in relazione ai fatti giudicati

  • codice penale, art. 678

    La fattispecie è stata applicata in sede di condanna come riqualificazione dell'originaria imputazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 895/1967; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione

  • legge 895/1967, art. 2

    Originaria imputazione formulata in base a questa norma è stata poi riqualificata in corso di giudizio nell'art. 678 c.p., come indicato nella sentenza

  • codice di procedura penale, art. 589

    Prevvede conseguenze della rinuncia al ricorso o insufficienza dei presupposti di impugnazione; qui è stata invocata per dichiarare l'inammissibilità dopo la rinuncia

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)

    Indica i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione congiuntamente all'art. 589 per motivare la dichiarazione di inammissibilità a seguito della rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e formalmente corretta al ricorso comporta in linea generale l'inammissibilità dello stesso: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere il riesame della decisione di merito.
  • La rinuncia deve essere manifestata con le formalità richieste (ad es. firma autenticata del difensore, ove previsto) per produrre gli effetti di estinzione dell'impugnazione; difetti formali possono non determinare l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la condanna alla Cassa delle Ammende può essere esclusa se il ricorrente dimostra la sopravvenuta mancanza di interesse a tale statuizione.
  • La Corte può riqualificare l'imputazione originaria in fattispecie diverse nel corso del giudizio: chi impugna dovrebbe quindi considerare e contestare anche eventuali riqualificazioni per non vedersi confermare la responsabilità su basi diverse da quelle iniziali.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare l'effettiva rinuncia agli eventuali rimedi ulteriori (anche per effetti patrimoniali e di precedenti penali) e verificare se sussistano questioni di legittimità che si vogliano ancora far valere.

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