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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 533, comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 2 c.p.p., sostenendo la manifesta illogicità della sentenza d'appello e che dai fatti doveva desumersi la destinazione della sostanza sequestrata ad uso esclusivamente personale (e non per spaccio); 2) violazione dell'art. 442, comma 2 c.p.p., perché la riduzione di pena concessa per il rito abbreviato sarebbe stata irregolare (ridotta in misura inferiore a un terzo o comunque non conforme alle previsioni normative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, ritenendo che le questioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio siano attribuite alla Corte d'appello e non suscettibili di sindacato in cassazione salvo manifesta illogicità, e confermando che la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione richiamando elementi quali quantità della droga, confezionamento, occultamento, materiali per la preparazione, somme di denaro e incompatibilità con una "scorta" personale. Ha invece accolto il secondo motivo solo nella parte relativa a un errore materiale nel calcolo della pena: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva, che va rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione (correzione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.). Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente tale fattispecie sulla base di indizi di professionalità/scala e quantità, decisione di fatto non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare vizi di legittimità della motivazione; la Corte ha ritenuto la dedotta violazione inammissibile poiché attiene a valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice d'appello.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Norma collegata al tema della motivazione e dei mezzi di prova; utilizzata nel motivo volto a censurare la valutazione del materiale probatorio, ma la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione di merito.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti sul trattamento della pena per il rito abbreviato; il ricorrente ha lamentato una violazione collegata alla misura della riduzione, ma la Corte ha accolto solo l'aspetto relativo all'errato calcolo concreto della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali nel dispositivo della sentenza impugnata; la Corte l'ha usata per rettificare il calcolo della pena detentiva da 1 anno e 8 mesi a 1 anno e 4 mesi.

Massime di principio

  • La valutazione sulla destinazione della sostanza (uso personale vs spaccio) è essenzialmente accertamento di fatto: elementi come quantità, confezionamento, occultamento, strumenti per la preparazione e somme di denaro incongrue rispetto alle condizioni economiche supportano la qualificazione come spaccio e difficilmente sono sindacabili in Cassazione se motivati in modo non manifestamente illogico.
  • I motivi di cassazione che attaccano la valutazione probatoria sono spesso dichiarati inammissibili se non evidenziano un vizio giuridico specifico; per sorprendere la Corte è necessario dimostrare contraddittorietà manifesta o violazione di regole di diritto nella valutazione dei fatti.
  • Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio, purché si tratti di correzioni oggettive e non di nuovo sindacato sul merito della determinazione della pena.
  • Le censure relative alla misura della riduzione per il rito abbreviato devono essere formulate con riferimento alle norme che disciplinano il beneficio (e ai limiti relativi); se la contestazione riguarda solo un errore aritmetico, la correzione è agevole, mentre se riguarda la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti o nel quantificare la diminuzione, la questione ricade sul giudizio di merito.

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