Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 533, comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 2 c.p.p., sostenendo la manifesta illogicità della sentenza d'appello e che dai fatti doveva desumersi la destinazione della sostanza sequestrata ad uso esclusivamente personale (e non per spaccio); 2) violazione dell'art. 442, comma 2 c.p.p., perché la riduzione di pena concessa per il rito abbreviato sarebbe stata irregolare (ridotta in misura inferiore a un terzo o comunque non conforme alle previsioni normative).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, ritenendo che le questioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio siano attribuite alla Corte d'appello e non suscettibili di sindacato in cassazione salvo manifesta illogicità, e confermando che la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione richiamando elementi quali quantità della droga, confezionamento, occultamento, materiali per la preparazione, somme di denaro e incompatibilità con una "scorta" personale. Ha invece accolto il secondo motivo solo nella parte relativa a un errore materiale nel calcolo della pena: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva, che va rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione (correzione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.). Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente tale fattispecie sulla base di indizi di professionalità/scala e quantità, decisione di fatto non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizi di legittimità della motivazione; la Corte ha ritenuto la dedotta violazione inammissibile poiché attiene a valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice d'appello.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Norma collegata al tema della motivazione e dei mezzi di prova; utilizzata nel motivo volto a censurare la valutazione del materiale probatorio, ma la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione di merito.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Norma che disciplina gli effetti sul trattamento della pena per il rito abbreviato; il ricorrente ha lamentato una violazione collegata alla misura della riduzione, ma la Corte ha accolto solo l'aspetto relativo all'errato calcolo concreto della pena.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali nel dispositivo della sentenza impugnata; la Corte l'ha usata per rettificare il calcolo della pena detentiva da 1 anno e 8 mesi a 1 anno e 4 mesi.
Massime di principio
- La valutazione sulla destinazione della sostanza (uso personale vs spaccio) è essenzialmente accertamento di fatto: elementi come quantità, confezionamento, occultamento, strumenti per la preparazione e somme di denaro incongrue rispetto alle condizioni economiche supportano la qualificazione come spaccio e difficilmente sono sindacabili in Cassazione se motivati in modo non manifestamente illogico.
- I motivi di cassazione che attaccano la valutazione probatoria sono spesso dichiarati inammissibili se non evidenziano un vizio giuridico specifico; per sorprendere la Corte è necessario dimostrare contraddittorietà manifesta o violazione di regole di diritto nella valutazione dei fatti.
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio, purché si tratti di correzioni oggettive e non di nuovo sindacato sul merito della determinazione della pena.
- Le censure relative alla misura della riduzione per il rito abbreviato devono essere formulate con riferimento alle norme che disciplinano il beneficio (e ai limiti relativi); se la contestazione riguarda solo un errore aritmetico, la correzione è agevole, mentre se riguarda la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti o nel quantificare la diminuzione, la questione ricade sul giudizio di merito.
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