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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22410/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza rescissoria della Corte d'appello che l'aveva condannata per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'estinzione per prescrizione di alcuni reati commessi fino al 19/06/2006 e della documentazione di riparazione fornita; la difesa sostiene inoltre che il giudice d'appello avrebbe potuto applicare d'ufficio l'art. 62-bis c.p.; (2) errata decisione nel rigettare l'istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.), per presunta tardività e per presunta esclusione da parte del giudicato, nonché mancata considerazione dell'utilità del percorso e della sua possibile incidenza sul trattamento sanzionatorio (art. 62, n.6 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura: il giudice di rinvio (Corte d'appello) aveva correttamente delimitato il perimetro del nuovo giudizio alla rideterminazione della pena per i reati non prescritti e non era obbligato a riconoscere le attenuanti generiche; la prescrizione di alcuni episodi non impone automaticamente una revisione delle valutazioni sulle attenuanti. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il motivo: pur rilevando che non sussistono preclusioni assolute all'accesso alla giustizia riparativa, la ricorrente non ha dimostrato il proprio interesse concreto all'impugnazione né allegato elementi specifici sull'utilità del percorso riparativo ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal reato; pertanto il rigetto della richiesta non è censurabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di riciclaggio; qui è il capo d'imputazione originario nei confronti della ricorrente

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento in appello è un potere discrezionale del giudice (anche esercitabile d'ufficio) ma non un obbligo, e richiede motivazione logico-giuridica; la prescrizione di alcuni fatti non impone automaticamente il loro riconoscimento

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    Attenuante per la riparazione del danno: la Corte osserva che l'accesso alla giustizia riparativa può favorire il riconoscimento di questa attenuante, ma la possibilità dipende dall'esito del percorso e dal perimetro del giudizio di rinvio

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    Regola l'invio al Centro per la giustizia riparativa: la Corte afferma che l'accesso ai programmi è teoricamente applicabile in ogni stato e grado del procedimento, ma il richiedente deve allegare elementi fattuali che dimostrino l'utilità del percorso ai fini della risoluzione delle questioni originate dal reato; il rigetto è impugnabile con l'appello o ricorso per cassazione insieme alla sentenza conclusiva del grado

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma che introduce la giustizia riparativa; la Corte richiama la disciplina transitoria ma osserva che l'accesso alla giustizia riparativa non è limitato da una scansione temporale formale e che, in concreto, i protocolli operativi sono stati sottoscritti solo successivamente

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle censure connessa alla formazione del giudicato e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte valuta i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Previsione relativa agli effetti dell'annullamento e del giudicato; richiamata nel contesto della delimitazione del giudizio di rinvio e della possibile revisione della dosimetria

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione del giudicato e sulle censure tardive; la giurisprudenza consente al giudice d'appello di riconoscere d'ufficio le attenuanti anche se dedotte nei "motivi nuovi", ma resta un potere discrezionale

  • art. 624, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme processuali contestate; la decisione non muta la nozione generale sulla delimitazione del giudizio di rinvio

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato dalle parti in tema di garanzie del processo; la Corte non ha ritenuto violato il diritto al giusto processo alla luce delle motivazioni rese e del corretto esercizio del sindacato di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla in parte per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena, il giudice del rinvio è vincolato al perimetro del nuovo giudizio: la riconsiderazione delle attenuanti generiche non è automatica e può essere limitata alla sola rideterminazione della pena per i reati non estinti
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in appello resta un potere discrezionale del giudice (anche esercitabile d'ufficio), non un obbligo: la parte che chiede il loro riconoscimento deve presentare contenuti probatori o argomentazioni specifiche e congrue
  • L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è teoricamente possibile in ogni stato e grado del procedimento, ma il richiedente deve dimostrare l'utilità concreta del percorso rispetto alle questioni derivanti dal reato (deve allegare elementi fattuali specifici)
  • Il rigetto dell'istanza di giustizia riparativa è impugnabile insieme alla sentenza conclusiva del grado; tuttavia per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario provare l'interesse concreto all'impugnazione e la possibile incidenza del percorso riparativo sulla procedibilità o sul trattamento sanzionatorio
  • La mera estinzione per prescrizione di singoli episodi non modifica automaticamente il disvalore complessivo della condotta né impone una diversa dosimetria delle pene o il riconoscimento delle attenuanti senza una nuova e motivata valutazione del giudice

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