Cassazione Penale, Sentenza n. 22404/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29/04/2025, disposta a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione (sent. n. 2787/2023). Scimò denunciava violazione di legge in relazione al calcolo della continuazione esterna (art. 81 cod. pen.) e la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte applicato, nella rideterminazione della pena, un aumento per il reato di cui all'art. 416-bis in misura superiore a quella stabilita dalla sentenza irrevocabile del 24/05/2006. Di Marzo e Militello censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) per carente valutazione della personalità e della resipiscenza, nonché l'erronea valutazione probatoria in relazione all'estorsione (capo 11). Mineo articolava quattro motivi: rivalutazione della qualificazione del fatto (concorso esterno 416-bis vs art. 418), riconoscimento pieno delle attenuanti generiche, vizio nella determinazione della pena (artt. 132,133 cod. pen. e norme processuali) e censura sulle statuizioni civili verso l'Associazione Caponnetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Scimò limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius: ha ridotto la porzione di pena imputata a titolo di continuazione esterna per il reato di cui all'art. 416-bis da anni quattro e mesi nove ad anni due, procedendo senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., e rideterminando la pena complessiva da anni venti e mesi quattro a anni diciotto e mesi sei di reclusione. I ricorsi di Di Marzo e Militello sono stati dichiarati inammissibili e sono stati rigettati i loro motivi; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello avesse esaminato e respinto gli elementi a loro favore (prevalente gravitas dei fatti, precedenti, assenza di resipiscenza). Il ricorso di Mineo � stato dichiarato inammissibile in gran parte perché eccedeva l'oggetto del rinvio (art. 628, comma 2) e infondato nella parte residua; la Corte ha confermato la correttezza della determinazione della pena nella misura minima edittale tenuto conto della modifica normativa intervenuta. Condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della continuazione esterna e al calcolo degli aumenti di pena per i reati compresi nella continuazione
Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; la disciplina viene presa come reato satellite o reato più grave a seconda del giudizio e rileva ai fini del calcolo della continuazione
Norma sul concorso in banda armata, evocata nella discussione di riqualificazione delle condotte rispetto al 416-bis
Circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede valutazione motivata della personalità, della resipiscenza e della condotta processuale
Parametri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione sul loro utilizzo salvo che la pena sia fissata al minimo edittale in modo non controverso
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento al divieto di reformatio in peius richiamato dalla giurisprudenza e applicato anche in sede di cognizione per la rideterminazione delle porzioni di pena già fissate in sentenza irrevocabile
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando sussistono condizioni per la rideterminazione immediata della pena; applicata per ridurre la porzione di pena a favore del ricorrente Scimò
art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione avverso la decisione del giudice di rinvio: non sono ammissibili censure su questioni gia' decise con efficacia di giudicato dalla pronuncia rescindente
Modifica della cornice edittale del reato di associazione mafiosa; la Corte osserva che la pena minima applicabile ai fatti del 2016 era già stata innalzata da tale legge
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio la Corte deve attenersi al perimetro indicato dalla pronuncia rescindente: questioni non annullate dalla Cassazione si considerano decise con efficacia di giudicato e non possono essere rinnovate in cassazione
- Il divieto di reformatio in peius si applica anche nella fase di cognizione quando il giudice ridetermina la pena in relazione a reati satellite gia' sanzionati da sentenza irrevocabile: non si possono aumentare le porzioni di pena già fissate in sentenza definitiva
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche dev'essere motivato valutando la personalità dell'imputato, la sua resipiscenza e gli elementi processuali e di fatto; l'assenza di un'adeguata motivazione può costituire motivo di censura o di rinvio se non già stato deciso diversamente dalla Cassazione
- Nella determinazione della pena il giudice deve indicare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quando la pena non coincide in modo evidente con il minimo o massimo edittale; se la pena viene fissata al minimo non sempre e' necessaria una motivazione estesa sui singoli parametri
- La valutazione della cornice edittale applicabile tiene conto della legge vigente al tempo del fatto: modifiche legislative intercorrenti possono influire sulla correttezza della quantificazione della pena
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