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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22404/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29/04/2025, disposta a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione (sent. n. 2787/2023). Scimò denunciava violazione di legge in relazione al calcolo della continuazione esterna (art. 81 cod. pen.) e la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte applicato, nella rideterminazione della pena, un aumento per il reato di cui all'art. 416-bis in misura superiore a quella stabilita dalla sentenza irrevocabile del 24/05/2006. Di Marzo e Militello censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) per carente valutazione della personalità e della resipiscenza, nonché l'erronea valutazione probatoria in relazione all'estorsione (capo 11). Mineo articolava quattro motivi: rivalutazione della qualificazione del fatto (concorso esterno 416-bis vs art. 418), riconoscimento pieno delle attenuanti generiche, vizio nella determinazione della pena (artt. 132,133 cod. pen. e norme processuali) e censura sulle statuizioni civili verso l'Associazione Caponnetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Scimò limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius: ha ridotto la porzione di pena imputata a titolo di continuazione esterna per il reato di cui all'art. 416-bis da anni quattro e mesi nove ad anni due, procedendo senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., e rideterminando la pena complessiva da anni venti e mesi quattro a anni diciotto e mesi sei di reclusione. I ricorsi di Di Marzo e Militello sono stati dichiarati inammissibili e sono stati rigettati i loro motivi; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello avesse esaminato e respinto gli elementi a loro favore (prevalente gravitas dei fatti, precedenti, assenza di resipiscenza). Il ricorso di Mineo � stato dichiarato inammissibile in gran parte perché eccedeva l'oggetto del rinvio (art. 628, comma 2) e infondato nella parte residua; la Corte ha confermato la correttezza della determinazione della pena nella misura minima edittale tenuto conto della modifica normativa intervenuta. Condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione esterna e al calcolo degli aumenti di pena per i reati compresi nella continuazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; la disciplina viene presa come reato satellite o reato più grave a seconda del giudizio e rileva ai fini del calcolo della continuazione

  • art. 418 cod. pen.

    Norma sul concorso in banda armata, evocata nella discussione di riqualificazione delle condotte rispetto al 416-bis

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede valutazione motivata della personalità, della resipiscenza e della condotta processuale

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione sul loro utilizzo salvo che la pena sia fissata al minimo edittale in modo non controverso

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento al divieto di reformatio in peius richiamato dalla giurisprudenza e applicato anche in sede di cognizione per la rideterminazione delle porzioni di pena già fissate in sentenza irrevocabile

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando sussistono condizioni per la rideterminazione immediata della pena; applicata per ridurre la porzione di pena a favore del ricorrente Scimò

  • art. 628, comma 2 cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione avverso la decisione del giudice di rinvio: non sono ammissibili censure su questioni gia' decise con efficacia di giudicato dalla pronuncia rescindente

  • L. 27 maggio 2015, n. 69

    Modifica della cornice edittale del reato di associazione mafiosa; la Corte osserva che la pena minima applicabile ai fatti del 2016 era già stata innalzata da tale legge

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio la Corte deve attenersi al perimetro indicato dalla pronuncia rescindente: questioni non annullate dalla Cassazione si considerano decise con efficacia di giudicato e non possono essere rinnovate in cassazione
  • Il divieto di reformatio in peius si applica anche nella fase di cognizione quando il giudice ridetermina la pena in relazione a reati satellite gia' sanzionati da sentenza irrevocabile: non si possono aumentare le porzioni di pena già fissate in sentenza definitiva
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche dev'essere motivato valutando la personalità dell'imputato, la sua resipiscenza e gli elementi processuali e di fatto; l'assenza di un'adeguata motivazione può costituire motivo di censura o di rinvio se non già stato deciso diversamente dalla Cassazione
  • Nella determinazione della pena il giudice deve indicare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quando la pena non coincide in modo evidente con il minimo o massimo edittale; se la pena viene fissata al minimo non sempre e' necessaria una motivazione estesa sui singoli parametri
  • La valutazione della cornice edittale applicabile tiene conto della legge vigente al tempo del fatto: modifiche legislative intercorrenti possono influire sulla correttezza della quantificazione della pena

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