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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio sul punto relativo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di valutare i motivi nuovi fondati sulla sopravvenuta pronuncia costituzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato la richiesta, formulata con motivi nuovi depositati il 12/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., resa applicabile al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172/2025. Nonostante la Corte di appello avesse qualificato la condotta come di "non particolare gravità", avrebbe omesso di esaminare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per la rilevanza della non particolare gravità; la Cassazione ha ritenuto che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la sua applicabilità al reato di resistenza (art. 337) doveva essere valutata dalla Corte d'appello.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la pronuncia costituzionale n. 172/2025 ha inciso sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis anche per questo reato.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ammissione di motivi nuovi in appello; richiamata nel ricorso per sostenere la legittimità di valutare motivi nuovi fondati su pronunce sopravvenute.

  • Corte Cost. sent. n. 172/2025

    "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della limitazione che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis ai reati previsti dagli artt. 336 e 337, rendendo dunque applicabile la causa di non punibilità anche per il reato di resistenza; decisione sopravvenuta che deve essere valutata nei procedimenti pendenti.

Massime di principio

  • Quando interviene una pronuncia costituzionale che modifica l'applicabilità di una causa di non punibilità, i giudici devono valutare la sua applicazione anche se la pronuncia è sopravvenuta rispetto ai termini processuali ordinari.
  • Motivi nuovi depositati in appello ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. devono essere esaminati se fondati su norme o pronunce sopravvenute che incidono sulla punibilità dell'imputato; l'omissione di tale valutazione può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio.
  • Se il giudice di merito ritiene la condotta di "non particolare gravità", deve esaminare esplicitamente se sono presenti i presupposti di cause estintive o di non punibilità applicabili (es. art. 131-bis).
  • Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia sui procedimenti ancora pendenti e possono modificare l'esito della valutazione della responsabilità e della pena; perciò vanno tenute in considerazione anche se sopravvengono dopo la sentenza di primo grado.
  • In casi analoghi, la difesa deve tempestivamente sollevare e documentare la rilevanza di una pronuncia sopravvenuta; il pubblico ministero/Procuratore generale può sostenere l'accoglimento del ricorso, e la Cassazione può disporre rinvio per nuovo esame se il giudice di merito non ha valutato la questione.

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