Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio sul punto relativo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di valutare i motivi nuovi fondati sulla sopravvenuta pronuncia costituzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato la richiesta, formulata con motivi nuovi depositati il 12/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., resa applicabile al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172/2025. Nonostante la Corte di appello avesse qualificato la condotta come di "non particolare gravità", avrebbe omesso di esaminare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per la rilevanza della non particolare gravità; la Cassazione ha ritenuto che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la sua applicabilità al reato di resistenza (art. 337) doveva essere valutata dalla Corte d'appello.
art. 337 cod. pen.
Reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la pronuncia costituzionale n. 172/2025 ha inciso sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis anche per questo reato.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ammissione di motivi nuovi in appello; richiamata nel ricorso per sostenere la legittimità di valutare motivi nuovi fondati su pronunce sopravvenute.
Corte Cost. sent. n. 172/2025
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della limitazione che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis ai reati previsti dagli artt. 336 e 337, rendendo dunque applicabile la causa di non punibilità anche per il reato di resistenza; decisione sopravvenuta che deve essere valutata nei procedimenti pendenti.
Massime di principio
- Quando interviene una pronuncia costituzionale che modifica l'applicabilità di una causa di non punibilità, i giudici devono valutare la sua applicazione anche se la pronuncia è sopravvenuta rispetto ai termini processuali ordinari.
- Motivi nuovi depositati in appello ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. devono essere esaminati se fondati su norme o pronunce sopravvenute che incidono sulla punibilità dell'imputato; l'omissione di tale valutazione può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio.
- Se il giudice di merito ritiene la condotta di "non particolare gravità", deve esaminare esplicitamente se sono presenti i presupposti di cause estintive o di non punibilità applicabili (es. art. 131-bis).
- Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia sui procedimenti ancora pendenti e possono modificare l'esito della valutazione della responsabilità e della pena; perciò vanno tenute in considerazione anche se sopravvengono dopo la sentenza di primo grado.
- In casi analoghi, la difesa deve tempestivamente sollevare e documentare la rilevanza di una pronuncia sopravvenuta; il pubblico ministero/Procuratore generale può sostenere l'accoglimento del ricorso, e la Cassazione può disporre rinvio per nuovo esame se il giudice di merito non ha valutato la questione.
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