Cassazione Penale, Sentenza n. 37155/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo sui beni trasferiti dalla fallita Holbeck a GEPA srl. La ricorrente contestava: a) l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla presunta bancarotta per distrazione (cessione del ramo di azienda a prezzo incongruo), richiamando il rigetto dell'azione revocatoria in sede civile; b) l'inesistenza della bancarotta preferenziale e la legittimita dei pagamenti di euro 240.000 tramite GGA, anche alla luce di transazioni e opposizioni in sede tributaria; c) l'assenza del periculum in mora, invocando la presenza di ipoteche e la solidita del creditore preferito; d) vizio di motivazione per mancata considerazione delle produzioni difensive e violazione delle regole di motivazione previste dal codice di procedura penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato la domanda di GEPA. Ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti con riferimento alla distrazione patrimoniale sul ramo d'azienda ceduto a prezzo evidentemente sottostimato rispetto alla valutazione tributaria e agli indici di fraudolenza (tempistica delle cessioni dopo la contestazione fiscale, collegamenti societari, svuotamento del patrimonio). Ha confermato altresi il periculum in mora: l'ipoteca non esclude la possibilita di alienazione e non tutela la massa creditoria nel modo richiesto; il vincolo penale reale e' quindi giustificato. La Corte ha inoltre chiarito che il giudicato civile sul punto non assume rilievo dirimente in sede penale quando il rigetto civile sia basato su profili probatori diversi e quando, nel penale, risultino elementi di fatto e documentali concernenti la fraudolenza e il depauperamento.
Norme richiamate
finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240 cod. pen.
norma che disciplina la confisca per equivalente dei proventi o dei prezzi del reato; la misura cautelare reale e' stata disposta in vista della confisca dei beni ritenuti profitto o strumento del reato
art. 79 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamata in relazione alla valutazione ai fini dell'incanto tributario
normativa fiscale che regola la stima per l'incanto; la Corte ha utilizzato la valutazione ai fini tributari come elemento indicativo della sproporzione tra prezzo pattuito e valore reale del ramo ceduto
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale, in tema di riesame del sequestro preventivo, solo per violazione di legge
limita i motivi proponibili in cassazione contro le decisioni di riesame del sequestro preventivo alla sola violazione di legge, con richiamo alla giurisprudenza che distingue i vizi di motivazione ammissibili
art. 292 comma 2 lett. c) bis cod. proc. pen.
invocata dalla difesa in ordine agli obblighi di motivazione
la ricorrente lo richiamava per lamentare insufficiente considerazione delle prove difensive; la Corte ha pero' ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata alla luce dei criteri di legge e della giurisprudenza
Massime di principio
- Un giudicato civile che rigetta un'azione revocatoria non e' necessariamente dirimente in sede penale: la valutazione penale puo' considerare elementi probatori e indici di fraudolenza diversi e sopravvenienti
- La cessione di beni societari a prezzo manifestamente sottostimato, effettuata dopo contestazioni fiscali o in presenza di grave squilibrio patrimoniale, costituisce indice forte di distrazione e legittima il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
- Il pagamento a un singolo creditore tramite una societa terza non esclude a priori l'ipotesi di distrazione o di preferenza: rileva la mancanza di titolo o causa e l'effetto sul patrimonio della fallita
- La presenza di ipoteche sugli immobili non elimina automaticamente il periculum in mora necessario per il sequestro penale: l'ipoteca tutela solo il creditore ipotecario e non impedisce la circolazione o lo svuotamento degli attivi
- In sede di riesame del sequestro preventivo la Cassazione e' limitata a censurare violazioni di legge o assenza di motivazione minima; non e' consentita la semplice riconsiderazione critica della valutazione dei fatti salvo che emergano profili di illogicita' o carenza motivazionale radicale
- Per dimostrare l'assenza del periculum in mora o del fumus il difensore deve produrre elementi concreti che smentiscano gli indici di fraudolenza: generiche doglianze o riferimenti a giudizi civilistici basati su profili probatori diversi sono spesso insufficienti
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