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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30954/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con confisca emessa per la gestione, presso un circolo sportivo, di sei apparecchi da gioco ritenuti non conformi alle prescrizioni di legge perché non collegati alla rete telematica e quindi non idonei alla raccolta del gioco lecito. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo estinta l'obbligazione sanzionatoria per omessa rituale contestazione/notifica del verbale all'associazione obbligata in solido, poiché gli atti erano stati consegnati a un soggetto presente al controllo qualificato come tesoriere e, successivamente, notificati al legale rappresentante in proprio e non nella qualità rappresentativa. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, reputando insufficiente la consegna al tesoriere e irrilevante la notifica effettuata al solo rappresentante fisico. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 14 l. 689/1981 e 145 c.p.c., sostenendo: (i) che la consegna del verbale al tesoriere presente al controllo, addetto alla sede e in possesso della documentazione associativa, integrasse valida notifica all'ente secondo il criterio dell'apparenza; (ii) che la successiva notifica al legale rappresentante presso la residenza fosse stata eseguita nella qualità di rappresentante dell'associazione e, comunque, che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare la solidarietà tra autore della violazione e associazione ex art. 6 l. 689/1981 e art. 38 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Amministrazione, censurando la Corte d'appello per non avere verificato la rilevanza, ai fini della rituale notifica dell'atto sanzionatorio, degli elementi di fatto addotti dall'Ufficio a sostegno di un potere rappresentativo apparente in capo al soggetto che ricevette il verbale presso la sede dell'associazione, né la natura dell'ente (riconosciuto o non riconosciuto). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza più recente sulla solidarietà tra associazione non riconosciuta e persona fisica che agisce per essa, affermando che, in tali ipotesi, l'Amministrazione può rivolgersi all'obbligato solidale e non è necessariamente tenuta a notificare l'atto anche all'associazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 689/1981

    impone che la violazione sia contestata tempestivamente; la contestazione/notifica deve essere idonea verso il soggetto cui l'obbligazione sanzionatoria è imputata, con possibili effetti estintivi in caso di omissione o tardività.

  • art. 6 L. 689/1981

    richiamato quale base della responsabilità solidale del soggetto diverso dal trasgressore.

  • art. 145 c.p.c.

    la Corte territoriale ne aveva escluso l'applicabilità; la Cassazione richiama la norma in relazione alle modalità di notificazione presso l'ente e alla valutazione della qualità del consegnatario.

  • art. 38 c.c.

    nelle associazioni non riconosciute fonda la responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente, offrendo una garanzia patrimoniale aggiuntiva.

  • art. 1292 c.c.

    viene richiamato per affermare che, in presenza di obbligazione solidale, il creditore può scegliere a quale obbligato rivolgersi.

  • art. 110 T.U.L.P.S.

    commi 6, 7 e 9 lett. c) ed f)

    norma sostanziale che disciplina gli apparecchi da gioco e la relativa violazione sanzionata nel caso concreto.

  • L. 190/2014

    art. 1, comma 644, 646 e 648

    richiamata come ulteriore base normativa della contestazione sanzionatoria relativa agli apparecchi da gioco.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la notificazione di atti sanzionatori può ritenersi valida anche se eseguita verso un soggetto che, pur privo di formale investitura rappresentativa, appaia di fatto incaricato della gestione dell'ente, quando la situazione concreta abbia ingenerato un'apparenza colpevole idonea a giustificare l'affidamento dell'organo accertatore.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto se il soggetto ricevente l'atto fosse, per comportamento e per contesto fattuale, investito di un potere gestorio o rappresentativo apparente; tale verifica è decisiva ai fini della ritualità della notifica.
  • Quando la violazione amministrativa è commessa nell'ambito di un'associazione non riconosciuta da chi agisce per essa, la responsabilità solidale della persona fisica e quella dell'ente consentono all'Amministrazione di rivolgersi all'obbligato prescelto, senza necessità di notificare l'atto a entrambi, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La mera notifica dell'atto alla persona fisica, senza considerare la qualità in cui essa ha agito o la struttura dell'ente, non è sufficiente a fondare automaticamente la nullità o l'inefficacia della contestazione nei confronti dell'associazione; occorre valutare la sostanza del rapporto e la funzione svolta dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAzienda
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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