Cassazione Penale, Sentenza n. 33605/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per la contravvenzione ex artt. 81, comma 2, 110 e 681 c.p.: il ricorrente deduceva vizio di motivazione e mancata rettifica del capo di imputazione, contestando la valutazione probatoria (testimonianze di polizia giudiziaria, presunte escussioni "de relato" e mancanza di riscontri su accessi ad alcune date), sostenendo che l'attività principale del locale fosse la ristorazione e non l'intrattenimento danzante (richiamando art. 68 TULPS e giurisprudenza del TAR Puglia), evidenziando l'esistenza di autorizzazioni SIAE, rispetto dei limiti di decibel e ordinanza comunale; in diritto chiedeva trasmissione degli atti alla Corte d'appello, declaratoria di prescrizione o, in subordine, nullità per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso/appello. In primo luogo ha ritenuto che la sentenza di primo grado, pur avendo originariamente irrogato arresto e ammenda e convertito l'arresto in ammenda (complessivi euro 6.250), rientrasse nella disciplina di inappellabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. e, quindi, l'appello era improcedibile. Anche ricondotta a ricorso per cassazione, l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile: molte questioni sono di merito e consistono in nuova valutazione delle prove (operazione non consentita a questa Corte), mentre le censure sulla utilizzabilità delle deposizioni "de relato" erano infondate perché la giurisprudenza ammette tali deposizioni qualora la difesa non abbia chiesto l'escussione della fonte diretta. In ogni caso la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'attività di intrattenimento danzante (trasformazione del locale, presenza di dj, vocalist, luci, addetti alla sicurezza e numerosa partecipazione) e l'illiceità ai sensi dell'art. 681 c.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, disposto il versamento a favore della Cassa delle ammende e rilevato che la prescrizione non è maturata alla data odierna in base alla normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 593 cod. proc. pen., comma 3
"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità"
La Corte interpreta la norma nel senso che, alla data dei fatti e della sentenza impugnata, le condanne rese con applicazione della sola pena pecuniaria risultano inappellabili; di qui l'inammissibilità dell'appello presentato.
Norma diretta a tutelare il pubblico presente agli spettacoli; la sua violazione si configura quando un agente organizza un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, anche se l'attività è occasionale.
art. 110 e art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamati come norme sulla concorso di persone nel reato e su circostanze aggravanti/partecipazione in relazione alla fattispecie contestata.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte rileva che la conversione non sottrae automaticamente la pronuncia dall'inappellabilità prevista dall'art. 593 c.p.p. alla stregua della normativa e giurisprudenza applicabile al caso concreto.
art. 68 e art. 80 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
L'art. 68 disciplina l'obbligo di licenza per feste da ballo e simili; la Corte ricorda che, sebbene il ricorrente invocasse una lettura restrittiva (musica rilevante solo quando attività primaria), l'art. 681 e l'art. 80 sono applicabili anche per serate occasioni in cui il locale venga trasformato in sala da ballo e non siano rispettate le prescrizioni di pubblica sicurezza.
legge n. 103 del 2017 e artt. 157, 159, 160 cod. pen.
La Corte richiama la disciplina della sospensione e del termine di prescrizione, osservando che per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017 la sospensione del corso della prescrizione può comportare che la contravvenzione non sia prescritta.
d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) e d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Citati in relazione alle modifiche dell'art. 593 c.p.p.; la Corte precisa che, nel caso concreto, l'appello era stato proposto prima dell'entrata in vigore della Riforma e non poteva dunque avvalersi di interpretazioni successive che avrebbero potuto rendere meno rigida l'inappellabilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione delle somme e alle condizioni per l'esenzione dal pagamento, qui ritenute non ricorrenti.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado applica in concreto solo la pena pecuniaria (ammenda), l'appello può essere inammissibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; le modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente se l'appello è stato proposto prima della loro entrata in vigore.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito/valutazione delle prove: censurare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito è in larga parte inammissibile in Cassazione.
- La testimonianza "de relato" resa da personale di polizia giudiziaria non è automaticamente inutilizzabile: resta utilizzabile se la difesa non ha chiesto l'escussione della fonte diretta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.
- Per l'applicazione delle norme sul pubblico spettacolo (art. 681 c.p. e disposizioni TULPS) non rileva che l'intrattenimento sia occasionale; è sufficiente che il locale sia effettivamente trasformato in sala da ballo con elementi tipici (tavoli spostati, dj professionale, luci, addetti alla sicurezza, grande afflusso di persone).
- La semplice erogazione di musica o la presenza di cena con musica non esclude automaticamente la configurabilità di attività di intrattenimento danzante: va valutato se la serata abbia assunto i caratteri di un pubblico spettacolo/attività danzante.
- Sulle questioni di prescrizione è fondamentale verificare il periodo temporale dei fatti e l'applicabilità delle sospensioni introdotte da norme temporanee (es. legge n. 103/2017), che possono prolungare i termini di prescrizione.
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