Ordinanza n. 306/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale settore Sviluppo Economico n. 1637 del 6.4.2023 avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela, i sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990, della determina n. 1138/2021 avente ad oggetto “avvio del procedimento promosso d'ufficio per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 181, comma 4bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 e tutti gli atti conseguenziali ad essa connessi”. 2) di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha annullato in autotutela l'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio, mantenuto temporaneamente efficaci le concessioni fino al 31 dicembre 2023 e disciplinato il divieto di cessione e il subingresso
Esito
La controversia
Trentotto titolari di imprese individuali hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Reggio Calabria che, richiamando l'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, ha annullato in autotutela l'atto di avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, già concluso con il rinnovo delle concessioni fino al 31 dicembre 2032. I ricorrenti hanno dedotto un interesse identico all'annullamento dell'atto, sostenendo di essere tutti titolari di concessioni rinnovate. Il TAR, esaminando preliminarmente la corretta omogeneità delle posizioni, ha rilevato che sette ricorrenti non risultano partecipanti o utilmente partecipanti al procedimento di rinnovo: cinque non compaiono negli elenchi delle domande ammesse, escluse o fuori termine; uno figura tra le domande escluse e uno tra quelle fuori termine. Tali soggetti, pertanto, non risultano titolari di concessioni rinnovate fino al 31 dicembre 2032 e prorogate, per effetto dell'atto impugnato, fino al 31 dicembre 2023. Essi sono invece gli unici ad avere interesse alla censura relativa al divieto di cessione o trasferimento dell'azienda e alla decadenza automatica delle istanze di subingresso al 31 dicembre 2023. La questione rilevata dal Collegio riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso collettivo, per difetto di identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e non ha ancora dichiarato l'inammissibilità. Ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei trentotto ricorrenti non sono omogenee: la maggior parte avrebbe interesse a contestare l'annullamento del procedimento di rinnovo, mentre sette ricorrenti, non risultando titolari di concessioni rinnovate, avrebbero interesse specifico alla diversa previsione sul divieto di cessione e sul subingresso. Il Collegio ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Annullamento in autotutela
La determinazione comunale è stata adottata dichiaratamente nell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ma l'ordinanza non decide sulla legittimità sostanziale dell'esercizio di tale potere.
art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Costituisce il fondamento del procedimento comunale di rinnovo delle concessioni di posteggio, la cui effettiva partecipazione e utilità è stata verificata per valutare l'omogeneità delle posizioni dei ricorrenti.
Eventuali comunicazioni di sub ingresso saranno dichiarate irricevibili
È richiamato nella determinazione impugnata per la disciplina delle comunicazioni di subingresso relative alle concessioni scadute e non soggette a proroga; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
Impone al giudice, prima di decidere sulla questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee, ossia quando gli atti impugnati abbiano identico contenuto e siano contestati per le medesime ragioni, in modo da rendere comune l'interesse azionato.
- L'eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti può emergere dal diverso effetto concretamente prodotto dall'atto impugnato: non sussiste identità di interesse quando alcuni ricorrenti siano destinatari di una situazione favorevole derivante da un procedimento amministrativo e altri non abbiano partecipato o non vi abbiano partecipato utilmente.
- Quando il giudice rileva d'ufficio possibili profili di inammissibilità non previamente discussi, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare memorie prima della decisione.
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