Ordinanza n. 254/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 23 marzo 2026, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, l’immediata cessazione delle misure di accoglienza, con contestuale uscita dalla struttura di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di immediata cessazione delle misure di accoglienza e di uscita dalla struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la cessazione immediata delle misure di accoglienza dopo che il Tribunale ordinario aveva rigettato il ricorso contro il diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale. Il primo motivo deduce l’illegittimità della cessazione perché, dopo il rigetto del Tribunale ordinario, il richiedente può proporre ricorso per cassazione e, entro cinque giorni dalla proposizione, chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto la sospensione dei relativi effetti. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, fino alla scadenza del termine per proporre tale istanza il richiedente privo di mezzi sufficienti conserva il diritto alle misure di accoglienza, non potendo l’Amministrazione interromperle immediatamente sulla sola base del decreto di rigetto del Tribunale ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris del primo motivo. L’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2014 collega la durata dell’accoglienza, in caso di ricorso giurisdizionale, al periodo durante il quale il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 25/2008. L’art. 35-bis, comma 13, dello stesso decreto consente inoltre di chiedere, entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione degli effetti del decreto del Tribunale ordinario; tale sospensione si riflette anche sulla decisione di rigetto della Commissione. Ne consegue che, almeno sino alla scadenza del termine per presentare l’istanza di sospensione, l’Amministrazione non poteva cessare le misure di accoglienza, poiché ciò potrebbe imporne il successivo ripristino in caso di accoglimento dell’istanza. Ritenuto integrato anche il periculum in mora, il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento e disposto la riammissione del ricorrente nel centro di accoglienza fino alla decisione sull’istanza di sospensione degli effetti del decreto del Tribunale ordinario oppure, se tale istanza è accolta, fino alla definizione del ricorso per cassazione. La trattazione del merito è stata fissata al 14 ottobre 2026. Nulla sulle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. n. 142/2014
Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti [...] ha accesso [...] alle misure di accoglienza; le misure sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda e, in caso di ricorso giurisdizionale, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.
La durata delle misure di accoglienza segue il periodo di permanenza autorizzata del richiedente nel territorio nazionale e non consente la cessazione automatica immediatamente dopo il rigetto del ricorso davanti al Tribunale ordinario, quando sia ancora possibile attivare il meccanismo di sospensione previsto per il ricorso per cassazione.
art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 25/2008
Il ricorrente [...] usufruisce delle misure di accoglienza [...] per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4.
Le disposizioni sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto sostengono la permanenza delle misure di accoglienza durante il periodo di permanenza autorizzata.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto; la sospensione è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione.
La possibilità di chiedere la sospensione degli effetti del decreto del Tribunale ordinario, entro il termine di cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione, impedisce all’Amministrazione di cessare l’accoglienza prima della scadenza di tale termine; l’eventuale sospensione si estende anche agli effetti della decisione di rigetto della Commissione.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare proposta incidentalmente nel giudizio di annullamento.
Massime di principio
- Quando il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale è stato confermato dal Tribunale ordinario, le misure di accoglienza non possono essere cessate immediatamente se è ancora pendente il termine per proporre, dopo il ricorso per cassazione, l’istanza di sospensione degli effetti del decreto ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
- La sospensione degli effetti del decreto del Tribunale ordinario prevista dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 incide anche sugli effetti della decisione di rigetto della Commissione territoriale e giustifica la continuità delle misure di accoglienza durante il periodo necessario per attivare tale tutela.
- L’Amministrazione deve evitare una cessazione dell’accoglienza immediatamente seguita da un eventuale ripristino: fino alla scadenza del termine per chiedere la sospensione degli effetti del decreto del Tribunale ordinario, il richiedente privo di mezzi sufficienti può continuare a beneficiare delle misure di accoglienza.
- In sede cautelare, qualora il provvedimento di cessazione dell’accoglienza risulti prima facie illegittimo e l’uscita dalla struttura determini un pregiudizio attuale, il giudice può sospenderne l’efficacia e disporre la riammissione nella struttura fino alla decisione sull’istanza di sospensione o, se questa viene accolta, fino alla definizione del ricorso per cassazione.
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