Ordinanza n. 255/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS-, notificato in data 3 dicembre 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 25 marzo 2025, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile notificato il 3 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato su una motivazione plurima: mancata sottoscrizione del Modello 209 attestante la sottoscrizione del contratto di soggiorno; precedente revoca, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato; successiva revoca, da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del visto d’ingresso. Il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile esclusivamente all’originario datore di lavoro, ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha invocato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, richiamando anche una precedente sentenza del TAR relativa alla revoca del nulla osta. Ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l’atto impugnato è plurimotivato e che il ricorrente non ha impugnato gli atti presupposti costituiti dai provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’ingresso e del visto. Pertanto, la sola contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non è idonea a superare la motivazione fondata sul venir meno degli atti presupposti. L’eccezione di tardività del deposito documentale è stata ritenuta irrilevante. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha ritenuto che essa non producesse effetti invalidanti, poiché, in assenza di impugnazione degli atti presupposti, il diniego del permesso si configurava come atto dovuto; ha quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge. È stata inoltre ritenuta non pertinente l’invocazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, poiché la Questura aveva correttamente valorizzato il venir meno del nulla osta e del visto che legittimavano la permanenza dello straniero. La sentenza richiamata dal ricorrente riguardava una fattispecie diversa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il TAR ha deciso la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando, per il carattere vincolato dell’esito e per il venir meno degli atti presupposti non impugnati, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
È stata applicata la regola dei vizi formali non invalidanti, in quanto il mancato accoglimento dell’istanza costituiva atto dovuto e l’azione amministrativa aveva comunque raggiunto il proprio scopo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il richiamo non è stato ritenuto utile al ricorrente, poiché la Questura aveva valorizzato il venir meno degli atti presupposti — nulla osta e visto d’ingresso — che legittimavano la permanenza sul territorio nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in calce all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità autonoma di motivi, la contestazione efficace deve investire ciascuna ragione idonea, da sola, a sorreggerlo; la mancata impugnazione degli atti presupposti autonomamente lesivi impedisce di superare la motivazione del provvedimento finale fondata sul loro venir meno.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando, per effetto di atti presupposti non impugnati e vincolanti per l’amministrazione procedente, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Il venir meno del nulla osta e del visto d’ingresso può essere legittimamente valorizzato dalla Questura ai fini del mancato rilascio del permesso di soggiorno, quando tali atti costituivano i presupposti della permanenza dello straniero per lavoro subordinato.
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