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Ordinanza

Ordinanza n. 253/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Comune di-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 10 dicembre 2025, comunicato in data 11 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente per la “dichiarazione di estraneità affettiva ed economica dei figli ai fini ISEE” ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b), sub 2), d.P.C.M. n. 159 del 2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 7940 del 19 novembre 2025 e l’allegata relazione dell’assistente sociale in pari data.

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della dichiarazione di estraneità affettiva ed economica dei figli ai fini ISEE, successivamente annullato in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto al Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b), n. 2), d.P.C.M. n. 159/2013, l’accertamento dell’estraneità affettiva ed economica dei figli, per ottenere l’attestazione ISEE necessaria ad accedere alla compartecipazione comunale alla retta della struttura socio-sanitaria presso cui era ricoverata. Aveva impugnato il diniego comunale e, dopo l’annullamento dell’atto in autotutela, aveva dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Con memoria non notificata al Comune aveva prospettato una pretesa risarcitoria e, in sede cautelare, aveva chiesto un’ingiunzione provvisoria di pagamento di euro 12.839,40, corrispondenti a rette insolute, rappresentando il rischio di dimissioni dalla struttura. Il Comune ha eccepito che la domanda risarcitoria era nuova e non era stata ritualmente introdotta mediante notificazione alla controparte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare collegiale. Ha ritenuto che le misure ex art. 55 c.p.a. abbiano natura strumentale e anticipatoria rispetto alla decisione finale e possano assicurare soltanto utilità conseguibili con la sentenza di merito. L’ingiunzione di pagamento richiesta presupponeva una futura sentenza di condanna risarcitoria; tuttavia, la pretesa risarcitoria era stata formulata soltanto mediante memoria non notificata al Comune. In assenza della rituale instaurazione del contraddittorio sulla domanda di condanna, l’eventuale prosecuzione ex art. 34, comma 3, c.p.a. avrebbe potuto condurre esclusivamente, allo stato, a una sentenza dichiarativa di illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, non a una sentenza di condanna. La possibilità di notificare la domanda in un momento successivo non consentiva di concedere anticipatamente la misura, poiché il contraddittorio deve precedere la pronuncia giudiziale. Le spese sono state rinviate al merito, anche in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, lett. b), n. 2), d.P.C.M. n. 159/2013

    Disciplina l’accertamento dell’estraneità affettiva ed economica dei figli ai fini della determinazione dell’ISEE per prestazioni socio-sanitarie.

  • art. 55 c.p.a.

    ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

    La tutela cautelare è strumentale e anticipatoria rispetto alla decisione finale; non può attribuire utilità che il ricorrente non potrebbe ottenere con la sentenza di merito.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    Dopo l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, il giudizio può proseguire per il solo accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ma tale accertamento non equivale a una pronuncia di condanna al risarcimento.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa è strumentale alla decisione di merito e non può anticipare un’utilità che il giudice non potrebbe attribuire con la sentenza conclusiva del giudizio.
  • L’ingiunzione cautelare di pagamento presuppone che la domanda risarcitoria sia stata ritualmente proposta e che, all’esito del giudizio, sia astrattamente pronunciabile una condanna risarcitoria; non è sufficiente prospettare la pretesa mediante una memoria non notificata alla controparte.
  • Quando l’atto impugnato è stato annullato in autotutela, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. conduce, in presenza dell’interesse risarcitorio, all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ma non consente di pronunciare una condanna al risarcimento in assenza della rituale instaurazione del contraddittorio sulla relativa domanda.
  • La notificazione della domanda risarcitoria deve precedere la pronuncia giudiziale sulla stessa; la possibilità di effettuare la notificazione in un momento successivo non sana, ai fini cautelari, l’assenza attuale del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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