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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS--Sportello Unico per l’Immigrazione in data 19 febbraio 2025 ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto dell’istanza di subentro e/o del permesso per attesa occupazione nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell’istanza di subentro e/o del permesso per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 19 febbraio 2025, plurimotivato per la mancata formalizzazione della registrazione del primo ingresso, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e la mancata produzione della documentazione necessaria alla verifica dei presupposti per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale. In sede cautelare ha documentato di essersi tempestivamente attivato per la conclusione della procedura, chiedendo tramite il commercialista del datore di lavoro la convocazione presso lo Sportello Unico il 31 marzo 2023 e il 30 agosto 2024, prima della PEC del difensore del 9 dicembre 2024. Ha inoltre dimostrato di avere in corso un contratto di lavoro regolarmente retribuito, deducendo così il proprio inserimento economico e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo il riesame della posizione del ricorrente da parte della Prefettura entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice ha valorizzato il carattere plurimotivato dell’atto, la circostanza che la revoca fosse stata adottata oltre due anni dopo il rilascio del nulla osta del 22 luglio 2022 per la mancata convocazione presso lo Sportello Unico, nonostante tale convocazione fosse stata sollecitata dall’interessato, nonché l’esistenza di un rapporto di lavoro regolare. La misura è stata ritenuta idonea a evitare il pregiudizio allegato e a consentire all’amministrazione una nuova valutazione della posizione; la decisione è espressamente interlocutoria e non definisce il merito. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il provvedimento impugnato era motivato anche con riferimento agli obblighi previsti dalla disciplina dell’immigrazione e del lavoro subordinato degli stranieri.

  • d.P.R. 31 agosto 1999

    Il provvedimento impugnato richiamava gli obblighi previsti dal regolamento attuativo della disciplina dell’immigrazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro e il rigetto delle istanze connesse possono essere sospesi quando risulti che l’interessato si sia tempestivamente attivato per adempiere agli obblighi procedurali, ma la convocazione presso lo Sportello Unico non sia intervenuta per ragioni non imputabili a lui.
  • La mancata formalizzazione degli adempimenti connessi all’ingresso e al soggiorno non può essere valutata isolatamente quando l’interessato dimostri di avere sollecitato la convocazione amministrativa e di essere titolare di un rapporto di lavoro regolare.
  • Quando il provvedimento impugnato è plurimotivato e una delle ragioni poste a suo fondamento dipende da un’omissione dell’amministrazione, la verifica cautelare deve considerare unitariamente l’effettiva imputabilità degli adempimenti non perfezionati e la situazione sostanziale dell’interessato.
  • La sospensione cautelare può essere disposta con finalità di riesame, imponendo all’amministrazione di rivalutare la posizione entro un termine determinato, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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