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Ordinanza

Ordinanza n. 256/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 2 marzo 2026, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 2 dicembre 2025, nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il diniego era fondato, secondo l’Amministrazione, sull’inapplicabilità dell’art. 24, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 286/1998, poiché l’interessato era entrato in Italia con visto di breve durata; sull’archiviazione della richiesta di quota presentata dal datore di lavoro per rinuncia di quest’ultimo; e sull’avvenuta fruizione del periodo massimo di soggiorno previsto dalla disciplina. Il ricorrente ha dedotto, implicitamente, che la propria istanza dovesse essere riqualificata come domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, evidenziando di avere svolto attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e di avere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ha inoltre sostenuto che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, le conversioni previste dall’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non siano più soggette alle quote dei decreti flussi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’istanza poteva essere riqualificata come domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e perché il ricorrente risultava lavorare con contratto subordinato a tempo determinato. Il Collegio ha quindi ravvisato la possibile applicabilità dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, che consente al lavoratore stagionale, dopo almeno tre mesi di attività regolare e in presenza di un’offerta di lavoro subordinato, di chiedere la conversione del titolo di soggiorno. Ha altresì considerato rilevante la modifica normativa che ha eliminato il riferimento alle quote di cui all’art. 3, comma 4, con conseguente possibile presentazione della domanda di conversione in qualsiasi momento dell’anno e senza limite numerico. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato l’adozione di un decreto di espulsione e l’accompagnamento alla frontiera. Ha sospeso il diniego per consentire alla Questura di riesaminare la posizione alla luce di tali elementi, fissando l’udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione del carattere interlocutorio della decisione e della qualificazione dell’istanza come domanda di rinnovo.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998

    La Questura ne aveva escluso l’applicabilità al ricorrente, ritenendo ostativa la natura di breve durata del visto d’ingresso; il TAR non ha definito la questione nel merito, ritenendo necessario il riesame della posizione.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La disposizione può trovare applicazione quando il lavoratore stagionale abbia svolto almeno tre mesi di attività regolare e disponga di un’offerta di lavoro subordinato; l’istanza formalmente presentata come rinnovo può essere riqualificata come domanda di conversione.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il riferimento alle quote dei decreti flussi è stato eliminato dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 dalla normativa sopravvenuta, secondo la prospettazione ritenuta meritevole di approfondimento cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare e per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    La modifica normativa ha eliminato dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 l’inciso relativo ai limiti delle quote, prospettando la possibilità di conversione al di fuori dei decreti flussi.

Massime di principio

  • Quando un lavoratore stagionale abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e disponga di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l’Amministrazione deve valutare la possibile conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, anche se l’istanza è stata formalmente qualificata come domanda di rinnovo.
  • La domanda di soggiorno deve essere valutata secondo il suo contenuto sostanziale e la situazione lavorativa dedotta dall’interessato; la qualificazione formale come richiesta di rinnovo non impedisce, ove ne ricorrano i presupposti, la riqualificazione come domanda di conversione.
  • A seguito dell’eliminazione del riferimento alle quote dei decreti flussi dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato può essere presentata, secondo la valutazione cautelare della decisione, al di fuori delle quote e senza un limite numerico annuale.
  • La sospensione cautelare del diniego di soggiorno è giustificata quando sussistano elementi di fumus sulla possibile conversione del titolo e il richiedente sia esposto a un pregiudizio grave e irreparabile derivante da espulsione e accompagnamento alla frontiera; in tal caso la misura può consistere nella sospensione con obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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