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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202600642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato, presentata il 16 aprile 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento impugnato non è stato allegato al ricorso. Il ricorrente ha riferito che l’Ispettorato Generale dell’Amministrazione, con comunicazione PEC del 26 febbraio 2026, gli aveva comunicato che la Prefettura aveva emesso il decreto conclusivo del procedimento, trasmesso il 21 dicembre 2025. L’Amministrazione intimata non si è costituita e non ha depositato il diniego, la relativa eventuale relata di notifica né gli altri atti del procedimento.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare. Ha applicato l’art. 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Prefettura di depositare entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza copia del provvedimento di diniego, dell’eventuale relata di notifica e di tutti gli atti del procedimento. Il definitivo esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 maggio 2026. La decisione sulla legittimità del diniego è stata quindi riservata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata proposta in via cautelare incidentale, ma il TAR ne ha riservato l’esame definitivo.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    “ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli atti ai sensi dell’art. 46 c.p.a. il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni”

    Quando l’amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione e il deposito della documentazione necessaria per l’esame della controversia.

  • art. 46 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione relativa al deposito degli atti e dei documenti da parte dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 46 c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare, anche d’ufficio o su istanza di parte, l’esibizione e il deposito della documentazione entro un termine ritenuto congruo.
  • Se la documentazione amministrativa indispensabile per valutare una domanda cautelare non è disponibile, il giudice può riservare la decisione cautelare e disporre previamente l’acquisizione degli atti, fissando una successiva camera di consiglio per l’esame definitivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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