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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34870/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione notificato dal concessionario della riscossione, emesso a seguito del mancato pagamento di una cartella di pagamento. La società contribuente, quale incorporante della società originariamente destinataria della cartella, ha contestato in giudizio l’omessa notifica della cartella e, quindi, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa. Ha inoltre dedotto di aver pagato l’intero importo richiesto con riserva di ripetizione. In cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica per irreperibilità assoluta fosse illegittima perché, prima della seconda notifica, la società destinataria era già stata incorporata in altra società e tale circostanza risultava dal registro delle imprese; secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto valida la notifica nonostante la modificazione soggettiva intervenuta prima dell’ultimo tentativo notificatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il primo tentativo di notifica era stato effettuato presso l’indirizzo della società destinataria con esito negativo, essendo la destinataria sconosciuta all’indirizzo indicato. Ha poi valorizzato il fatto che, alla data della visura storica effettuata dal messo notificatore, la fusione per incorporazione non era ancora stata pubblicizzata nel registro delle imprese, essendo stata trascritta solo successivamente; pertanto la modifica societaria non era opponibile ai terzi e non poteva essere conosciuta dal notificante. La Corte ha aggiunto che non è esigibile una reiterata verifica dei registri anagrafici da parte del messo notificatore e che, in base agli artt. 36 e 60 d.P.R. 600/1973, le società devono comunicare le variazioni della sede legale con effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio denunciato, consistente in violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta; la Corte ne conferma l’applicazione quando il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo e la modifica societaria non sia ancora opponibile ai terzi.

  • artt. 36 e 60 d.P.R. 600/1973

    Le società devono comunicare le variazioni della sede legale; tali variazioni producono effetti verso i terzi solo dal trentesimo giorno dalla comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 è valida quando il messo notificatore abbia svolto un tentativo di recapito presso la sede risultante dagli atti e la destinataria risulti sconosciuta all’indirizzo, purché la diversa situazione societaria non sia ancora pubblicizzata e quindi non opponibile ai terzi.
  • Ai fini della validità della notificazione, non è esigibile dal messo notificatore una ripetuta e indefinita consultazione dei registri anagrafici o camerali, essendo sufficiente la verifica effettuata in un momento in cui la modifica della sede o dell’assetto societario non sia ancora conoscibile.
  • Le variazioni della sede legale devono essere comunicate secondo le regole tributarie e producono effetti verso i terzi solo dal termine previsto dalla legge; fino ad allora il notificante può fare affidamento sui dati risultanti dalle verifiche effettuate.
  • In presenza di pubblicità solo successiva della fusione per incorporazione, la notificazione effettuata prima della pubblicazione può considerarsi corretta nei confronti del soggetto originariamente destinatario, se l’assetto modificato non era ancora opponibile ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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