Cassazione Civile, Ordinanza n. 02538/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un'impresa individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, recuperando maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA sulla base di dati dell'anagrafe tributaria (spesometro) e di informazioni fornite dal MIT sulle revisioni effettuate. L'atto era stato preceduto da richiesta di esibizione documentale e da invito a comparire per l'accertamento con adesione ex art. 5-ter d.lgs. 218/1997. I giudici tributari di appello avevano annullato l'avviso ritenendo illegittimo il procedimento perché l'Ufficio aveva attivato un contraddittorio non previsto come obbligatorio in quella fattispecie. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 5 e 5-ter d.lgs. 218/1997, sostenendo che l'invito a comparire è una garanzia del contribuente, ma la sua attivazione fuori dai casi obbligatori non invalida l'accertamento e non può pregiudicare il contribuente stesso; anzi, l'Ufficio aveva semplicemente fatto più di quanto dovuto, nell'interesse del destinatario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'invito a comparire previsto dall'art. 5-ter d.lgs. 218/1997 è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti e che, fuori da tali casi, la sua eventuale attivazione non determina nullità o illegittimità dell'avviso di accertamento. Il contraddittorio preventivo è una garanzia del contribuente, ma la sua instaurazione praeter legem non può tradursi in preclusioni difensive o in invalidità dell'atto impositivo, poiché il contribuente non deve subire conseguenze peggiorative rispetto allo scenario in cui l'Ufficio avesse emesso direttamente l'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello principale rimasti assorbiti e dell'appello incidentale dell'Ufficio, oltre che per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di definizione dell'accertamento e dell'invito a comparire; non è norma che renda invalido l'accertamento se il contraddittorio sia stato attivato al di fuori dei casi obbligatori
l'invito a comparire prima dell'avviso di accertamento è obbligatorio solo nei casi previsti; gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e di rettifica parziale ex art. 54, commi 3 e 4, d.P.R. 633/1972 sono esclusi dall'obbligo; l'eventuale invito fuori dai casi obbligatori non comporta invalidità dell'atto
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
art. 39, 2° c. lettera d/bis
indicato come base normativa dell'accertamento emesso dall'Ufficio sulla scorta di dati e informazioni esterne
norma richiamata per la richiesta di esibizione documentale nell'ambito istruttorio
norma richiamata per la richiesta di esibizione documentale nell'ambito dell'IVA
richiamato come esempio di accertamento parziale escluso dall'invito obbligatorio
art. 54, commi 3 e 4, d.P.R. 633/1972
articolo 54, terzo e quarto comma
richiamato come esempio di rettifica parziale esclusa dall'invito obbligatorio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'obbligo di invitare il contribuente a comparire prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opera solo nei casi previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi l'Ufficio non è tenuto a instaurare il contraddittorio preventivo.
- La mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio può rilevare sul piano della legittimità dell'atto, ma la spontanea attivazione di un contraddittorio non dovuto non può essere trasformata in causa di invalidità dell'accertamento.
- Se l'Amministrazione, per favorire il contribuente, attiva un procedimento di confronto non imposto dalla legge, eventuali inadempimenti del contribuente in quella fase non possono precludergli difese che avrebbe potuto esercitare anche in assenza di tale iniziativa.
- Nel sindacato sulla legittimità degli atti impositivi, occorre distinguere tra violazione di un modello procedimentale prescritto e semplice iniziativa amministrativa aggiuntiva posta in essere nell'interesse del destinatario dell'atto.
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