Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25603/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente per canoni di leasing non pagati, oltre indennizzo, relativo a un'unità da diporto. I debitori hanno proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto, sostenendo che il rapporto fosse un leasing traslativo e domandando in via riconvenzionale l'applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà, con restituzione dei canoni già versati e declaratoria di nullità della clausola che consentiva alla concedente, in caso di risoluzione, di trattenere i canoni già pagati e chiedere anche quelli scaduti e non ancora scaduti. La Corte d'appello ha qualificato il contratto come leasing traslativo e ha applicato l'art. 1526 c.c., revocando il decreto solo nei confronti dell'utilizzatrice e condannando la concedente a restituire i canoni versati in esecuzione della sentenza di primo grado. La cessionaria del credito ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1526, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola contrattuale consentiva di far restare acquisite le rate pagate a titolo di indennità; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1526, comma 1, c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto in favore della concedente l'equo compenso per l'uso del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del contratto come leasing traslativo, perché il bene conservava un apprezzabile valore residuo e il prezzo di riscatto era esiguo rispetto al costo complessivo del godimento, con funzione non meramente locativa ma sostanzialmente traslativa. Ha quindi confermato l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. ai contratti di leasing traslativo stipulati prima della l. n. 124 del 2017, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 2061 del 2021. Ha inoltre escluso che potesse esaminarsi in cassazione la questione dell'equo compenso, poiché non era stata oggetto di specifica domanda nel giudizio di merito e mancava appello incidentale condizionato; si tratta peraltro di una pretesa autonoma che richiede tempestiva deduzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Per il leasing traslativo stipulato prima della l. n. 124 del 2017 si applica analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà: in caso di risoluzione l'utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni, salvo il diritto del concedente a un equo compenso per l'uso del bene e salva la diversa pattuizione consentita nei limiti di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La questione dell'equo compenso non può essere esaminata se non è stata devoluta al giudice del merito con una specifica domanda o con impugnazione incidentale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nella qualificazione del contratto e nell'applicazione dell'art. 1526 c.c.

  • l. n. 124 del 2017

    Non ha efficacia retroattiva; per i contratti di leasing stipulati prima della sua entrata in vigore resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di riduzione della penale, quale potere che può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice di merito e, nei limiti consentiti, anche in sede di legittimità se non occorrono accertamenti di fatto.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing stipulati prima della l. n. 124 del 2017 continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; quando il contratto è funzionalmente orientato al trasferimento della proprietà e il prezzo di riscatto è sproporzionatamente basso rispetto al valore residuo del bene, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente non può conseguire un vantaggio indebito cumulando i canoni incassati con il recupero del bene; la disciplina impone la restituzione dei canoni già versati, salvo l'equo compenso per l'uso del bene.
  • La previsione dell'equo compenso o di effetti economici equivalenti deve essere specificamente dedotta e coltivata nel giudizio di merito; se la relativa domanda non è stata proposta o non è stata devoluta in impugnazione, la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La qualificazione del contratto di leasing dipende dall'interpretazione della causa concreta e della funzione economico-sociale del regolamento contrattuale, apprezzando durata del bene, obsolescenza, struttura dei canoni e rapporto tra valore residuo e prezzo di riscatto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.