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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20170/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle pene alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Cost. n.40/2019) relativa ai parametri edittali dell'art.73 d.P.R. 309/1990. L'istanza riguardava tre condanne: Tribunale di Locri 24/11/1996 (8 anni e multa), GUP Tribunale di Torino 24/02/2012 (8 anni e multa) e Corte d'appello di Reggio Calabria 12/06/2019 (13 anni e 4 mesi e multa). Il giudice dell'esecuzione ha accolto la rideterminazione per le condanne di Torino e Reggio Calabria, ma ha rigettato la richiesta rispetto alla sentenza di Locri ritenendo il rapporto esecutivo esaurito; ha inoltre respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze più recenti per mancanza di indici di un programmino unitario. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 673 e 657 c.p.p. per il mancato e insufficiente accertamento dell'effettivo stato esecutivo e per la mancata valutazione della fungibilità della pena espiata in eccesso; 2) violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione alla luce di precedenti riconoscimenti giurisprudenziali e degli elementi di contesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale sul punto della continuazione tra la vicenda di tentativo di importazione dal Sudamerica (sentenza Corte d'appello Reggio Calabria) e l'acquisto avvenuto a Moncalieri (sentenza GUP Torino), richiamando i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, programmazione). Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della rideterminazione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Locri (24/11/1996), ritenendo la motivazione insufficiente in ordine all'accertamento dell'esaurimento del rapporto esecutivo e al mancato esame complessivo necessario per valutare la fungibilità dopo la declaratoria di incostituzionalità. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n.309/1990

    Norma sostanziale sui reati di stupefacenti; la parte relativa al minimo edittale (8 anni) è stata interessata dalla pronuncia di incostituzionalità che ha reso possibile la rideterminazione delle pene con parametri più favorevoli

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione delle pene; richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario o di un programmazione unitaria per ritenere la continuità tra più illeciti

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Disciplina la rideterminazione delle pene in caso di mutamento delle cornici edittali; la giurisprudenza richiede che l'eccesso di pena espiata sia imputabile a condanna eseguibile e che la detenzione in eccesso sia stata scontata dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle impugnazioni degli atti del giudice dell'esecuzione e alla necessità di corretta motivazione degli accertamenti sullo stato dell'esecuzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla continuazione; disciplina i rapporti tra sentenze e cumulo in sede esecutiva

  • Sentenza Corte Costituzionale n.40/2019

    Declaratoria di incostituzionalità che ha inciso sulla cornice edittale dell'art.73 DPR 309/1990, consentendo l'istanza di rideterminazione delle pene irrogate con parametri più favorevoli

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n.28659/2017 Gargiulo, Sez.1 n.34502/2015 Bordoni, Sez.6 n.27403/2016 Crivello, ecc.)

    Principi interpretativi sulla continuità del disegno criminoso (necessità di un'analisi rigorosa degli indici materiali) e sulle condizioni per la rideterminazione della pena in executivis dopo pronunce di incostituzionalità

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente la mera omogeneità del tipo di reato: occorre un'analisi complessiva e rigorosa di indici quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione della condotta per dimostrare una volizione unitaria antecedente
  • La rideterminazione della pena in esecuzione a seguito di una pronuncia di incostituzionalità sui parametri edittali può essere richiesta anche se parte della pena è già stata espiata, purché l'eccesso sia effettivamente imputabile a una condanna eseguibile e la detenzione in eccesso sia stata scontata dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità
  • Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara l'esaurimento del rapporto esecutivo, deve motivare con riferimento a elementi concreti e documentali lo stato dell'esecuzione (certificati di esecuzione, casellario, ordini di esecuzione, calcoli del cumulo), non può limitarsi a richiamare principi giurisprudenziali senza indicare i dati che giustificano l'accertamento
  • In fase di impugnazione è utile munirsi e far pervenire al giudice dell'esecuzione documenti specifici (certificato di esecuzione pene SIEP, casellario giudiziale, ordini di esecuzione, certificati di detenzione) che consentano la verificazione puntuale del cumulo parziale e dell'eventuale detenzione in eccesso
  • La presenza di sentenze che in precedenza hanno riconosciuto la continuazione tra taluni procedimenti non equivale automaticamente al riconoscimento della continuazione per altri processi: ogni caso richiede una valutazione autonoma degli indici di programmazione unitaria

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