Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso della trattenuta operata dal Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della l. n. 413/1991, sulla somma corrispostagli a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa di un fondo di sua proprietà. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta sul presupposto che la norma fiscale si applicasse comunque perché il fondo era originariamente incluso in zona rilevante ai fini espropriativi e perché l'occupazione usurpativa rientrerebbe nel perimetro dell'art. 11 citato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, sostenendo che, essendo caducata con effetto ex tunc la zonizzazione per annullamento degli atti ablativi, il fondo doveva considerarsi area bianca e la norma non era applicabile; 2) ulteriore violazione della stessa disposizione e dell'art. 12 prel. c.c., assumendo che il riferimento testuale all'occupazione acquisitiva non consentisse di estendere la ritenuta alle occupazioni usurpative; 3) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, degli artt. 97 e 111 Cost. e dell'art. 2-bis l. n. 241/1990, deducendo che la plusvalenza non dovesse essere tassata poiché il pagamento era avvenuto solo molti anni dopo l'annullamento degli atti urbanistici e il ritardo era ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che ai fini dell'applicazione dell'art. 11 l. n. 413/1991 rileva la collocazione originaria del fondo nelle zone indicate dalla norma e che l'occupazione usurpativa rientra nell'ambito della tassazione delle somme corrisposte a titolo risarcitorio, quando connesse a vicende acquisitive prive di titolo. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la tassazione della somma percepita a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa presuppone che la percezione sia successiva all'entrata in vigore della legge, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva omesso di valutare il complessivo contegno della P.A. anche nei periodi non coperti dal contenzioso giudiziario. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di merito perché rinnovi l'accertamento in fatto sulla eventuale imputabilità del ritardo all'amministrazione.
Norme richiamate
art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991
La disciplina fiscale si applica alle plusvalenze e alle somme comunque dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni prive di titolo, incluse quelle usurpative; tuttavia la tassazione della somma risarcitoria presuppone la percezione successiva all'entrata in vigore della legge, salvo ritardo imputabile alla P.A.
Invocato dal ricorrente per sostenere una interpretazione letterale restrittiva della norma fiscale, ma la Corte la ritiene superata dalla giurisprudenza consolidata.
art. 1 Prot. 1 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza della tassazione in presenza di ritardo ingiustificato nella corresponsione del risarcimento.
artt. 97 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per denunciare l'irragionevole e non giustificato ritardo dell'amministrazione e del procedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità e al ritardo dell'amministrazione nella definizione della vicenda.
Richiamato nella motivazione come conferma espressa della tassazione anche delle occupazioni senza titolo.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze da occupazione di aree, ciò che conta è la concreta collocazione urbanistica del fondo nelle zone indicate dalla norma, non le ragioni per cui la P.A. sia poi pervenuta all'acquisizione o il successivo venir meno del vincolo.
- L'art. 11 della l. n. 413/1991 ricomprende nell'ambito di tassazione anche le somme corrisposte a titolo risarcitorio per occupazione usurpativa, in quanto vicende riconducibili ad acquisizioni coattive prive di titolo.
- La tassazione della somma percepita come risarcimento per occupazione usurpativa opera solo se la percezione è successiva all'entrata in vigore della legge; resta però esclusa o comunque va esclusa la tassazione quando il ritardo nel pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione.
- Nel giudizio sulla debenza della ritenuta fiscale, il giudice di merito deve valutare il complessivo comportamento dell'amministrazione dal momento in cui il titolo di occupazione diviene illegittimo, senza limitarsi a imputare il ritardo ai soli tempi del contenzioso giudiziario.
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