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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso della trattenuta operata dal Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della l. n. 413/1991, sulla somma corrispostagli a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa di un fondo di sua proprietà. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta sul presupposto che la norma fiscale si applicasse comunque perché il fondo era originariamente incluso in zona rilevante ai fini espropriativi e perché l'occupazione usurpativa rientrerebbe nel perimetro dell'art. 11 citato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, sostenendo che, essendo caducata con effetto ex tunc la zonizzazione per annullamento degli atti ablativi, il fondo doveva considerarsi area bianca e la norma non era applicabile; 2) ulteriore violazione della stessa disposizione e dell'art. 12 prel. c.c., assumendo che il riferimento testuale all'occupazione acquisitiva non consentisse di estendere la ritenuta alle occupazioni usurpative; 3) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, degli artt. 97 e 111 Cost. e dell'art. 2-bis l. n. 241/1990, deducendo che la plusvalenza non dovesse essere tassata poiché il pagamento era avvenuto solo molti anni dopo l'annullamento degli atti urbanistici e il ritardo era ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che ai fini dell'applicazione dell'art. 11 l. n. 413/1991 rileva la collocazione originaria del fondo nelle zone indicate dalla norma e che l'occupazione usurpativa rientra nell'ambito della tassazione delle somme corrisposte a titolo risarcitorio, quando connesse a vicende acquisitive prive di titolo. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la tassazione della somma percepita a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa presuppone che la percezione sia successiva all'entrata in vigore della legge, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva omesso di valutare il complessivo contegno della P.A. anche nei periodi non coperti dal contenzioso giudiziario. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di merito perché rinnovi l'accertamento in fatto sulla eventuale imputabilità del ritardo all'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991

    La disciplina fiscale si applica alle plusvalenze e alle somme comunque dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni prive di titolo, incluse quelle usurpative; tuttavia la tassazione della somma risarcitoria presuppone la percezione successiva all'entrata in vigore della legge, salvo ritardo imputabile alla P.A.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere una interpretazione letterale restrittiva della norma fiscale, ma la Corte la ritiene superata dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza della tassazione in presenza di ritardo ingiustificato nella corresponsione del risarcimento.

  • artt. 97 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare l'irragionevole e non giustificato ritardo dell'amministrazione e del procedimento.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità e al ritardo dell'amministrazione nella definizione della vicenda.

  • art. 35 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nella motivazione come conferma espressa della tassazione anche delle occupazioni senza titolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze da occupazione di aree, ciò che conta è la concreta collocazione urbanistica del fondo nelle zone indicate dalla norma, non le ragioni per cui la P.A. sia poi pervenuta all'acquisizione o il successivo venir meno del vincolo.
  • L'art. 11 della l. n. 413/1991 ricomprende nell'ambito di tassazione anche le somme corrisposte a titolo risarcitorio per occupazione usurpativa, in quanto vicende riconducibili ad acquisizioni coattive prive di titolo.
  • La tassazione della somma percepita come risarcimento per occupazione usurpativa opera solo se la percezione è successiva all'entrata in vigore della legge; resta però esclusa o comunque va esclusa la tassazione quando il ritardo nel pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio sulla debenza della ritenuta fiscale, il giudice di merito deve valutare il complessivo comportamento dell'amministrazione dal momento in cui il titolo di occupazione diviene illegittimo, senza limitarsi a imputare il ritardo ai soli tempi del contenzioso giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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