Cassazione Civile, Ordinanza n. 34863/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di due cartelle di pagamento relative a tributi per l'anno d'imposta 2009, notificate il 12 aprile 2013 e poi impugnate l'8 luglio 2013. I giudici di merito avevano ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha però proposto un atto estremamente esteso e dispersivo, privo di una chiara esposizione dei fatti di causa e non diretto in modo specifico contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorso si sviluppava in oltre 200 pagine su profili eterogenei e astratti, tra cui norme generali, interpretazione della legge, decretazione d'urgenza e varie questioni di legittimità costituzionale, senza confrontarsi con il tema decisivo della tardività dell'impugnazione delle cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, perché privo di una sintetica e intelligibile esposizione dei fatti di causa e delle censure, oltre che incapace di intercettare la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 4
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e delle censure; la mancanza di tali requisiti, quando renda oscura la vicenda o incomprensibili i motivi, comporta l'inammissibilità.
Le doglianze devono essere articolate entro i vizi tipizzati del giudizio di legittimità.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma sulla tardività del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 24 Cost.
La chiarezza e sinteticità del ricorso sono funzionali all'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost., comma 2
Il dovere di chiarezza processuale si collega ai principi del giusto processo.
art. 6 CEDU
La Corte lo richiama quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione concisa e intelligibile dell'intera vicenda processuale e deve enucleare con chiarezza i fatti rilevanti e le specifiche censure riferite alla decisione impugnata.
- La violazione del dovere di sinteticità non determina inammissibilità in sé, ma solo quando si traduca in oscurità o lacunosità dell'esposizione tale da pregiudicare l'intellegibilità dei motivi e il controllo sulla ratio decidendi.
- È inammissibile il ricorso che, pur essendo molto esteso, non si confronti specificamente con la ragione decisiva della sentenza impugnata e disperda le doglianze in questioni astratte o estranee alla decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il rispetto dell'art. 366 c.p.c. implica che i motivi siano coerenti con i vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e non si risolvano in un'esposizione meramente assertiva o disordinata.
- La mancata specifica censura della ratio decidendi conduce all'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità delle doglianze.
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