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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11151/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 189 cod. strada, ma la doglianza, pur formalmente proposta come censura di legittimità, mirava in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una determinazione della pena ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e non illogica, fondata su corretti criteri inferenziali e sul richiamo alla negativa personalità dell'imputato e ai suoi plurimi precedenti, elementi considerati sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo pretendeva una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e coerente. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 cod. pen., e che non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non sia frutto di arbitrio o illogicità. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    norma incriminatrice contestata e confermata nei giudizi di merito; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione fattuale della responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in base a una motivazione che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato e dei precedenti.

  • art. 133 c.p.

    ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, sollecitino una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità del compendio probatorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi uno o più elementi, anche uno solo, tra quelli dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, senza doverli esaminare tutti in modo analitico.
  • La doglianza sulla misura della pena è inammissibile in cassazione se mira soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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