Cassazione Penale, Ordinanza n. 22197/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato in primo grado e poi in appello per avere, da percettore di reddito di cittadinanza, omesso di comunicare variazioni del reddito, del patrimonio e altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Secondo la ricostruzione richiamata nel provvedimento, dagli accertamenti della Guardia di Finanza emergeva che l'interessato aveva dichiarato di essere non occupato pur risultando amministratore unico e socio unico di una società, aveva omesso di indicare alcuni rapporti finanziari e aveva dichiarato un solo veicolo pur risultando intestatario di numerose autovetture. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, assumendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente le dichiarazioni dell'imputato e la sua asserita incapacità di distinguere tra possesso e proprietà di beni mobili e tra status di occupato e carica societaria, con conseguente difetto dell'elemento soggettivo; 2) ulteriore mancanza/contraddittorietà/illogicità motivazionale sulla medesima questione; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo la relativa richiesta comunque infondata; 4) intervenuta abrogazione del reato contestato e conseguente applicazione della disciplina più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano, sotto veste di vizi motivazionali, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, già esaminato in modo congruo e non manifestamente illogico dai giudici di merito. Ha reputato infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la sua applicazione in ragione della non congrua motivazione della richiesta e della percezione di diverse mensilità di reddito non spettante. Ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sull'abolizione del reato, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4/2019, operante dal 1 gennaio 2024, ha lasciato ferma la punibilità dei fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina, in deroga al principio di retroattività della lex mitior, in ragione della giustificazione sistematica collegata alla sostituzione del beneficio con nuove misure. Conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ometteva di comunicare variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza
norma incriminatrice applicata ai fatti di omessa comunicazione di dati rilevanti per il mantenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità ai fatti commessi nel periodo di vigenza
particolare tenuità del fatto
la causa di non punibilità è stata esclusa perché la richiesta era non congruamente motivata ed era incompatibile con la percezione di diverse mensilità di beneficio non spettante
il principio di retroattività della legge più favorevole è ritenuto derogato dalla disciplina abrogativa, sorretta da plausibile giustificazione, per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della norma
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, mantenendo però ferma l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
nuova incriminazione collegata ai benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, richiamata per giustificare la continuità della tutela penale
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare che la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità può essere posta a carico del ricorrente salvo esclusione della colpa
Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01
precedente di legittimità richiamato a sostegno della tesi sulla perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la vigenza della disciplina del reddito di cittadinanza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, coerente e non manifestamente illogica; le censure che si limitano a riproporre doglianze di merito sono inammissibili.
- L'elemento soggettivo di un reato omissivo dichiarativo può desumersi dalle oggettive risultanze documentali e dalla specificità delle omissioni o falsità dichiarative, senza che mere allegazioni difensive sull'asserita confusione del soggetto possano infirmare la tenuta logica della motivazione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando l'omissione o la falsità dichiarativa abbia consentito la percezione di più mensilità di un beneficio indebitamente conseguito, poiché la reiterazione dell'indebito e l'entità concreta del vantaggio ostano al giudizio di minima offensività.
- L'abrogazione di una fattispecie penale collegata a un beneficio pubblico può non comportare l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai fatti commessi durante la vigenza della norma, se il legislatore ha previsto espressamente la sopravvivenza della punibilità per il periodo anteriore e tale scelta è sorretta da una ragionevole giustificazione sistematica.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che difetti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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