Cassazione Penale, Ordinanza n. 06072/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna una sentenza predibattimentale con cui il Tribunale monocratico lo ha prosciolto per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, ma gli ha contestualmente applicato la libertà vigilata per un anno. Deduce, con due motivi, che: a) in caso di contravvenzione il giudice non avrebbe potuto applicare una misura di sicurezza personale, dovendo invece prosciogliere e trasmettere gli atti all'autorità di pubblica sicurezza; b) l'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. vieta la sentenza di non luogo a procedere quando dal proscioglimento debba conseguire una misura di sicurezza diversa dalla confisca, imponendo in tal caso la fissazione del dibattimento. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato almeno il secondo motivo. La difesa, in replica, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza.
La decisione
La Corte non esamina il ricorso nel merito perché riqualifica l'impugnazione come appello. Rileva che la sentenza impugnata è una sentenza di proscioglimento emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p.; in tale sede il giudice non può pronunciare non luogo a procedere se ritiene necessario applicare una misura di sicurezza personale diversa dalla confisca. Poiché il primo giudice ha invece prosciolto l'imputato applicando la libertà vigilata, avrebbe dovuto rinviare a giudizio. Tuttavia, contro questa sentenza non era proponibile ricorso per cassazione per saltum, ma appello. La Corte quindi qualifica l'impugnazione come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
Individua il reato contravvenzionale contestato, non meglio specificato nel testo oltre al richiamo alla norma.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la misura di sicurezza non fosse applicabile nella contravvenzione e che il proscioglimento dovesse essere trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza.
art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
"non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere"
Il giudice predibattimentale non può definire il procedimento con non luogo a procedere se dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca; in tal caso deve procedersi al dibattimento.
Disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale, celebrata in camera di consiglio con partecipazione necessaria di PM e difensore.
Base normativa del proscioglimento immediato pronunciato dal Tribunale all'esito dell'udienza predibattimentale.
Riguarda la trasmissione degli atti di indagine da parte del pubblico ministero ai fini della fase predibattimentale.
Prevede la fissazione dell'udienza dibattimentale quando non ricorrono le condizioni per il proscioglimento predibattimentale.
Richiamato come modello processuale di riferimento per la sentenza predibattimentale di proscioglimento.
Richiamati come termine di paragone dell'udienza preliminare, cui il nuovo istituto predibattimentale tende a replicarsi per i reati a citazione diretta.
Usato in via analogica e sistematica quale precedente normativo e giurisprudenziale per la disciplina del proscioglimento per difetto di imputabilità senza applicazione di misura di sicurezza.
Richiamato per un orientamento analogo sull'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità rese in udienza preliminare.
Regola l'appello contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale e prevede, in caso di riforma, la fissazione dell'udienza dibattimentale o una formula meno favorevole.
Secondo la Corte, il ricorso per cassazione per saltum è previsto per le sentenze di primo grado o per altre ipotesi espressamente indicate, non per la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale.
art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022
Ha introdotto la disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale nella riforma Cartabia.
art. 1, comma 12, lett. a)-g), legge delega
Richiamato per descrivere la finalità della nuova udienza predibattimentale, che concentra le attività preliminari al dibattimento.
Massime di principio
- Nell'udienza di comparizione predibattimentale, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo se il proscioglimento non deve essere accompagnato dall'applicazione di una misura di sicurezza personale diversa dalla confisca; se la pericolosità sociale impone una misura di sicurezza, la causa deve proseguire al dibattimento.
- L'assenza di imputabilità, di per sé, non consente il proscioglimento predibattimentale quando residui la necessità di valutare e applicare una misura di sicurezza personale: in tale ipotesi, il giudice non può chiudere il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere.
- Contro la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale il mezzo ordinario è l'appello, non il ricorso per cassazione per saltum; se l'impugnazione è proposta erroneamente come ricorso diretto, va riqualificata in appello.
- Il sistema processuale della riforma Cartabia mira a replicare, per i reati a citazione diretta, la funzione filtro dell'udienza preliminare e ad affidare al giudice d'appello la riattivazione del dibattimento in caso di riforma del proscioglimento predibattimentale.
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