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Sentenza

Sentenza del 19/01/2023 n. 1699 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure rivelando redditi depositati in conti e conto titoli presso due banche svizzere (per i quali aveva ricevuto inviti a comparire). Dopo la definizione della procedura chiese il rimborso delle "euroritenute" subite sui redditi esteri per Euro 16.707,42, sostenendo che tali ritenute duplicavano il prelievo effettuato in Italia. L'Amministrazione non rispose (silenzio‑rifiuto) e il contribuente impugnò. CTP Terni gli diede ragione; la CTR Umbria respinse l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'art.165 TUIR (credito d'imposta per imposte estere) non fosse applicabile alla ritenuta in questione e che la ritenuta estera, parte della quale era stata riversata al Fisco italiano, integrasse una doppia imposizione. La CTR osservò altresì che la voluntary disclosure non è assimilabile all'accertamento con adesione ai fini degli effetti di cristallizzazione del debito. L'Agenzia propose ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, l'assimilabilità alla procedura di accertamento con adesione e l'applicabilità dell'art.165 comma 8 TUIR e delle norme comunitarie e nazionali (Direttiva 48/2003/CE e D.Lgs. 84/2005) che consentirebbero credito/rimborso. In Cassazione l'unico motivo è stato però esaminato sotto il profilo dell'ammissibilità: la Corte ha rilevato la tardività della notifica del ricorso per cassazione rispetto al termine breve perentorio (PEC della sentenza consegnata il 1/2/2021; termine per la notificazione scadente il 2/4/2021; spedizione del ricorso per notificazione il 5/4/2021 alle 23:35). La Corte ha inoltre analizzato il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di indicare il difensore nella relata, ma ha ritenuto che nel caso concreto la sentenza fosse stata comunque portata a conoscenza del rappresentante processuale dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per tardiva notificazione e ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.600,00 + Euro 200,00 forfettario, oltre oneri). Non è stata pronunciata decisione di merito sulla questione fiscale sostanziale (applicabilità dell'art.165 TUIR o diritto al rimborso), poiché il ricorso è stato escluso per motivi di ammissibilità.

Norme richiamate

  • D.L. 1 giugno 1990, n. 127, art. 5‑quater conv. in L. n. 227/1990

    Riferita dall'Agenzia per sostenere l'assimilabilità della voluntary disclosure alla disciplina dell'accertamento con adesione (in particolare riguardo agli effetti negoziali e di cristallizzazione del debito).

  • Direttiva 2003/48/CE, art. 14

    Richiamata dall'Amministrazione come principio comunitario volto a prevenire la doppia imposizione e a disciplinare la possibilità di detrazione/credito o rimborso, con riferimento alle modalità che gli Stati membri possono adottare.

  • D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, art. 10

    Norma nazionale attuativa indicata dall'Agenzia per sostenere la possibilità di riconoscere al beneficiario di interessi esteri il credito d'imposta o il rimborso/compensazione dell'eccedenza della ritenuta.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 165, comma 8

    Centrale nella controversia: la CTR aveva interpretato che l'art.165 si riferisce ai redditi che concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e non fosse applicabile alla ritenuta in questione; inoltre l'art.165 comma 8 è stato evocato dall'Agenzia per sostenere che la detrazione/rimborso è esclusa in caso di omessa indicazione del reddito nella dichiarazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Richiamato nel contesto della questione di ammissibilità del ricorso per cassazione (norme procedurali del processo tributario).

  • Codice di procedura civile, art. 285, art. 325 comma 2, art. 326

    Norme richiamate in tema di notificazioni e termini brevi/perentori per proporre il ricorso per cassazione; da esse la Corte ha tratto il fondamento della declaratoria di tardività.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 20866/2020

    Principio richiamato circa l'obbligo che la relata di notifica indichi onomasticamente il difensore destinatario per far decorrere il termine breve; la Corte ha esaminato il principio ma ritenuto, alla luce delle prove, che la sentenza fosse comunque pervenuta al rappresentante processuale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Voluntary disclosure non è automaticamente equivalente all'accertamento con adesione: gli effetti di cristallizzazione del debito vanno valutati alla luce della disciplina specifica e della finalità della procedura.
  • Il diritto a credito o rimborso per imposte estere (art.165 TUIR e normativa comunitaria) richiede attenzione alla dichiarazione del reddito; omissioni dichiarative possono escludere credito o rimborso.
  • In caso di ritenute estere che sembrino duplicare l'imposizione italiana, occorre verificare se la normativa del credito d'imposta o gli strumenti di compensazione/rimborso risultino applicabili al tipo di reddito e alla fattispecie concreta.
  • Sul piano processuale, il rispetto dei termini perentori e delle regole di notifica (PEC, indicazione del difensore nella relata quando necessario) è cruciale: una notificazione tardiva o formalmente inesatta può determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire la decisione di merito.
  • Per tutelarsi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre prova formale delle notifiche e dei contatti con l'Amministrazione, valutare tempestivamente le vie di impugnazione e verificare con attenzione la normativa fiscale applicabile ai redditi esteri (trattati, TUIR, norme attuative).

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