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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14414/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una operazione straordinaria di fusione per incorporazione posta in essere da una società editrice di quotidiano, realizzata per mettere in sicurezza l'impresa dopo vicende cautelari patrimoniali che avevano colpito il socio di riferimento. Dopo la fusione, la società incorporata è stata dichiarata fallita su istanza della Procura della Repubblica. Il soggetto che aveva proposto reclamo contro la declaratoria di fallimento ha poi ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 10 l.fall., 2495 e 2504-bis c.c., sostenendo che la fusione non dovesse consentire il fallimento della società incorporata entro l'anno dalla cancellazione, perché la società incorporante era comunque fallibile e l'operazione non avrebbe dovuto essere equiparata a una cancellazione ordinaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 5 l.fall. e 2504-bis c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto irrilevante ogni accertamento sulla solvibilità dell'incorporante, mentre ai fini dell'insolvenza avrebbe dovuto considerarsi la continuità dell'impresa e l'incremento patrimoniale derivante dalla fusione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del grado di reclamo, ritenuta erroneamente fondata sulla soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nel qualificare la fusione per incorporazione come evento estintivo della società incorporata e nel ritenere applicabile l'art. 10 l.fall., con conseguente fallibilità della società incorporata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, purché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente o entro tale termine. La Corte ha inoltre affermato che la solvibilità della società incorporante è irrilevante ai fini del fallimento della società incorporata, potendo semmai rilevare per una eventuale procedura a carico dell'incorporante. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 l.fall.

    norma speciale che consente di assoggettare a fallimento la società estinta per fusione per incorporazione entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza è anteriore o interviene nel termine annuale

  • art. 11 l.fall.

    richiamato in via sistematica per l'analogia con il fallimento dell'imprenditore cessato; viene valorizzato come disciplina speciale a tutela dei creditori dopo la cessazione dell'attività

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    citato dalla corte territoriale in relazione alla soglia dei debiti tributari rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento

  • art. 5 l.fall.

    richiamato dal ricorrente come parametro dell'insolvenza; la Corte non accoglie la tesi secondo cui la solvibilità dell'incorporante inciderebbe sulla fallibilità dell'incorporata

  • art. 2495 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la cancellazione conseguente alla fusione non sia equiparabile alla cancellazione ordinaria; la Corte ritiene invece operante l'art. 10 l.fall.

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato per contestare l'effetto estintivo della fusione; la Corte conferma che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e comporta successione universale dell'incorporante

  • art. 18 l.fall.

    norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, menzionata nella ricostruzione dei fatti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sul capo spese, rimasto assorbito dal rigetto dei primi due motivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione, la società incorporata deve essere considerata estinta e la sua eventuale assoggettabilità a fallimento va verificata alla luce dell'art. 10 l.fall., non secondo la mera continuità economica dell'impresa.
  • La solvibilità della società incorporante non esclude la fallibilità della società incorporata, perché si tratta di distinti centri di imputazione: la posizione dell'incorporante può rilevare solo autonomamente ai fini di una sua eventuale procedura concorsuale.
  • Ai fini dell'art. 10 l.fall. è decisiva la cancellazione dal registro delle imprese e la manifestazione dell'insolvenza anteriormente o entro l'anno successivo, non essendo necessario che la cessazione dell'attività sia intesa in senso economico-sostanziale.
  • La fusione per incorporazione, pur realizzando successione universale nei rapporti giuridici, non impedisce la tutela concorsuale dei creditori della società incorporata; anzi, non può essere utilizzata come strumento per sottrarsi al fallimento.
  • Quando il giudice di merito ha correttamente applicato il regime speciale dell'art. 10 l.fall., le censure che insistono sulla permanenza dell'impresa o sull'incremento patrimoniale dell'incorporante non sono idonee a escludere la fallibilità dell'incorporata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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