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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26091/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Firenze. Morandi ha dedotto: (1) assenza della qualifica di amministratore di fatto della CTM e, quindi, mancanza del concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi A e B); (2) mancata prova del concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti per La Fenice sas (capo E), nonché, in subordine, prescrizione dei reati. Vezzù ha dedotto: (1) vizio di motivazione su elementi oggettivi e soggettivi dei reati di emissione di fatture inesistenti (capi A e B), contestando la credibilità del teste Denti e l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; (2) vizio di motivazione in relazione al capo E (dichiarazione fraudolenta) sostenendo che il suo ruolo di institore non implicava poteri gestori e che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 sarebbe applicabile; (3) prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che avevano fondato la responsabilità sui riscontri probatori (dichiarazioni del Denti, ritrovamento presso abitazione/studio di Morandi delle fatture e documenti, corrispondenza e mail, presenza in copia conoscenza delle mail e postazione di lavoro per Vezzù). Ha applicato il principio secondo cui le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico complesso motivazionale quando i giudici d'appello hanno esaminato le censure con criteri omogenei. Ha escluso la prescrizione: per il capo A (ultima fattura 31/12/2014) e capo B (ultima fattura 29/05/2015) e per i reati relativi agli anni d'imposta 2015-2016 la prescrizione non era maturata (sono indicati i termini di scadenza calcolati: es. per Morandi termine più breve 17/09/2025 per capo A e 09/10/2025 per capo B). Ha altresì affermato che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 (deroga al concorso di persone) non trova applicazione quando la medesima persona cumula emissione e utilizzazione o quando il soggetto è ideatore/organizzatore del sistema fraudolento; ha quindi rigettato l'eccezione di applicazione dell'art. 9. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: applicato per valutare la partecipazione di più soggetti (emittente e utilizzatore) nell'emissione e nell'utilizzo di fatture inesistenti.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato il criterio della unità del reato e il decorso della prescrizione a partire dall'ultima fattura (articolando la prescrizione in funzione dell'ultima operazione nell'ambito dello stesso periodo d'imposta).

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (utilizzazione). È stato ritenuto provato il concorso del Vezzù nell'utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni fiscali di La Fenice.

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Deroga al principio generale del concorso di persone: la Corte ha chiarito che la deroga non trova applicazione quando la stessa persona procede sia all'emissione sia alla utilizzazione o quando l'emittente coincide con l'amministratore della società utilizzatrice; quindi non ha protetto i ricorrenti.

  • art. 157-161 cod. pen.; art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    Norme sulla prescrizione e sue sospensioni: applicate per calcolare i termini di estinzione dei reati e per escludere che alla data della decisione fosse intervenuta la prescrizione (tenendo conto dei giorni di sospensione indicati).

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato in tema di criteri giurisprudenziali per individuare l'amministratore di fatto (elementi sintomatici dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori); la Corte ha spiegato che in contesti di 'cartiera' i criteri tradizionali si traducono nell'accertamento del ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.

  • art. 2203 cod. civ.

    Definizione di institore: norma utilizzata per valutare il ruolo di Vezzù in seno a La Fenice (l'institore può risultare responsabile se esercita poteri gestori concreti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese dei ricorrenti: applicata per fare carico ai ricorrenti delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando la società emittente è una 'cartiera' (senza reale attività, senza dipendenti) i criteri classici per l'amministratore di fatto possono essere adattati: si valuta il ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento più che un inserimento organico nella compagine aziendale.
  • La prova dell'inserimento e del concorso può ricavarsi da elementi documentali e di contesto concreti (rinvenimento di fatture e documenti presso domicilio/studio, corrispondenza e-mail, accordi economici, postazioni di lavoro), oltre che dalle dichiarazioni testimoniali; la mera presenza di corrispondenza non è necessariamente insufficiente.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non protegge il destinatario delle fatture quando la stessa persona ha effettivamente concorso a entrambe le condotte (emissione e utilizzazione) o quando il soggetto è l'ideatore/gestore dell'operazione fraudolenta.
  • La prescrizione dei reati tributari collegati a emissione di fatture per operazioni inesistenti si calcola, per reati ripetuti nello stesso periodo d'imposta, a partire dall'ultimo episodio (ultima fattura) e va valutata considerando sospensioni e interruzioni previste dalla legge.
  • In sede di cassazione è difficile ottenere riforma quando i motivi si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o a criticare la valutazione della prova già oggettivamente valorizzata dai giudici di merito (principio dell'unità motivazionale tra primo e secondo grado).
  • Il ruolo di 'institore' può comportare responsabilità se dalle evidenze emerge che la persona esercitava poteri gestori concreti e ripetitivi, anche se formalmente non era legale rappresentante.

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