Cassazione Penale, Sentenza n. 26091/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Firenze. Morandi ha dedotto: (1) assenza della qualifica di amministratore di fatto della CTM e, quindi, mancanza del concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi A e B); (2) mancata prova del concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti per La Fenice sas (capo E), nonché, in subordine, prescrizione dei reati. Vezzù ha dedotto: (1) vizio di motivazione su elementi oggettivi e soggettivi dei reati di emissione di fatture inesistenti (capi A e B), contestando la credibilità del teste Denti e l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; (2) vizio di motivazione in relazione al capo E (dichiarazione fraudolenta) sostenendo che il suo ruolo di institore non implicava poteri gestori e che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 sarebbe applicabile; (3) prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che avevano fondato la responsabilità sui riscontri probatori (dichiarazioni del Denti, ritrovamento presso abitazione/studio di Morandi delle fatture e documenti, corrispondenza e mail, presenza in copia conoscenza delle mail e postazione di lavoro per Vezzù). Ha applicato il principio secondo cui le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico complesso motivazionale quando i giudici d'appello hanno esaminato le censure con criteri omogenei. Ha escluso la prescrizione: per il capo A (ultima fattura 31/12/2014) e capo B (ultima fattura 29/05/2015) e per i reati relativi agli anni d'imposta 2015-2016 la prescrizione non era maturata (sono indicati i termini di scadenza calcolati: es. per Morandi termine più breve 17/09/2025 per capo A e 09/10/2025 per capo B). Ha altresì affermato che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 (deroga al concorso di persone) non trova applicazione quando la medesima persona cumula emissione e utilizzazione o quando il soggetto è ideatore/organizzatore del sistema fraudolento; ha quindi rigettato l'eccezione di applicazione dell'art. 9. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: applicato per valutare la partecipazione di più soggetti (emittente e utilizzatore) nell'emissione e nell'utilizzo di fatture inesistenti.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato il criterio della unità del reato e il decorso della prescrizione a partire dall'ultima fattura (articolando la prescrizione in funzione dell'ultima operazione nell'ambito dello stesso periodo d'imposta).
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (utilizzazione). È stato ritenuto provato il concorso del Vezzù nell'utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni fiscali di La Fenice.
art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Deroga al principio generale del concorso di persone: la Corte ha chiarito che la deroga non trova applicazione quando la stessa persona procede sia all'emissione sia alla utilizzazione o quando l'emittente coincide con l'amministratore della società utilizzatrice; quindi non ha protetto i ricorrenti.
art. 157-161 cod. pen.; art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000
Norme sulla prescrizione e sue sospensioni: applicate per calcolare i termini di estinzione dei reati e per escludere che alla data della decisione fosse intervenuta la prescrizione (tenendo conto dei giorni di sospensione indicati).
Richiamato in tema di criteri giurisprudenziali per individuare l'amministratore di fatto (elementi sintomatici dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori); la Corte ha spiegato che in contesti di 'cartiera' i criteri tradizionali si traducono nell'accertamento del ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.
Definizione di institore: norma utilizzata per valutare il ruolo di Vezzù in seno a La Fenice (l'institore può risultare responsabile se esercita poteri gestori concreti).
Norma sulla condanna alle spese dei ricorrenti: applicata per fare carico ai ricorrenti delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando la società emittente è una 'cartiera' (senza reale attività, senza dipendenti) i criteri classici per l'amministratore di fatto possono essere adattati: si valuta il ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento più che un inserimento organico nella compagine aziendale.
- La prova dell'inserimento e del concorso può ricavarsi da elementi documentali e di contesto concreti (rinvenimento di fatture e documenti presso domicilio/studio, corrispondenza e-mail, accordi economici, postazioni di lavoro), oltre che dalle dichiarazioni testimoniali; la mera presenza di corrispondenza non è necessariamente insufficiente.
- L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non protegge il destinatario delle fatture quando la stessa persona ha effettivamente concorso a entrambe le condotte (emissione e utilizzazione) o quando il soggetto è l'ideatore/gestore dell'operazione fraudolenta.
- La prescrizione dei reati tributari collegati a emissione di fatture per operazioni inesistenti si calcola, per reati ripetuti nello stesso periodo d'imposta, a partire dall'ultimo episodio (ultima fattura) e va valutata considerando sospensioni e interruzioni previste dalla legge.
- In sede di cassazione è difficile ottenere riforma quando i motivi si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o a criticare la valutazione della prova già oggettivamente valorizzata dai giudici di merito (principio dell'unità motivazionale tra primo e secondo grado).
- Il ruolo di 'institore' può comportare responsabilità se dalle evidenze emerge che la persona esercitava poteri gestori concreti e ripetitivi, anche se formalmente non era legale rappresentante.
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