Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società debitrice, poi assoggettata a procedura concorsuale, convenne la fornitrice chiedendo dichiararsi l'inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti anticipati eseguiti tra aprile e maggio 2009 per forniture di beni, con condanna alla restituzione di Euro 79.296,00. La fornitrice resistette invocando l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che le forniture erano state richieste per consentire la prosecuzione dell'attività e che i pagamenti rientravano nei "termini d'uso" del rapporto. Il Tribunale accolse la revocatoria; la Corte d'appello confermò, rilevando che i pagamenti erano stati eseguiti in difformità sia dai termini originari (60 giorni) sia dalla successiva prassi pattuita, poiché dal mese di aprile 2009 il fornitore aveva preteso pagamento anticipato settimanale. Nel ricorso per cassazione la fornitrice denunciò violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'esenzione dovrebbe operare per tutti i pagamenti relativi a forniture necessarie alla prosecuzione dell'impresa, purché le forniture siano ordinarie e attinenti alla normale attività produttiva, e che la Corte territoriale aveva erroneamente ancorato l'esenzione alla mera reiterazione dei termini contrattuali o della prassi precedente, trascurando la ratio di conservazione dell'azienda e l'irrilevanza della scientia decoctionis ai fini dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., l'espressione "termini d'uso" si riferisce ai pagamenti e non alle forniture, e richiede che i pagamenti siano effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti alla prassi concreta instaurata tra le parti nel rapporto, con parametro oggettivo e verificabile. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'esenzione, perché i pagamenti erano stati eseguiti in difformità sia dalle condizioni originarie sia da quelle successivamente concordate, e perché la successiva richiesta del fornitore di pagamenti anticipati settimanali aveva alterato i termini d'uso. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
comma 2; comma 3, lett. a)
L'esenzione dalla revocatoria riguarda i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa secondo i termini d'uso; l'espressione "termini d'uso" si riferisce ai pagamenti e non alle forniture, e va verificata sulla prassi concreta tra le parti.
Il criterio letterale è decisivo perché il testo dell'art. 67, comma 3, lett. a), è ritenuto sufficientemente chiaro; il criterio teleologico non può sovvertire il dato testuale.
La questione sulla deduzione di un fatto o di una difesa nuova in appello è stata trattata come non contrastante con il divieto di nova, ma comunque inammissibile per difetto di specifica indicazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., l'espressione "termini d'uso" riguarda le modalità e i tempi di pagamento effettivamente praticati tra le parti, non la natura o l'ordinarietà delle forniture.
- L'esenzione presuppone un parametro oggettivo di confronto ricavabile dal concreto svolgimento del rapporto: i pagamenti restano sottratti a revocatoria solo se conformi alla prassi commerciale stabilmente consolidata tra le parti, oppure, in mancanza, alle condizioni contrattuali non disattese nella pratica.
- Se nel corso del rapporto i termini di pagamento vengono modificati e il creditore esige modalità più gravose o anticipate rispetto alla precedente prassi, viene meno il presupposto dei "termini d'uso" e il pagamento può essere revocato.
- Il favor per la conservazione dell'impresa non consente di ignorare il dato letterale della norma: il criterio teleologico opera solo nei limiti consentiti dal testo e non può trasformare l'esenzione in una clausola generale riferita a qualsiasi fornitura utile all'azienda.
- La dichiarazione del debitore o del liquidatore circa l'utilità della fornitura alla prosecuzione dell'attività non è di per sé decisiva se non coincide con il requisito normativo dei pagamenti eseguiti secondo i termini d'uso del rapporto.
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