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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Pescara, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi su area del demanio marittimo, successive alla decadenza definitiva dalla concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società concessionaria del demanio marittimo, per mezzo del proprio socio accomandatario e legale rappresentante, ha impugnato due ordinanze del Comune di Vasto che, dopo la definitiva decadenza dalla concessione, avevano imposto la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. La prima ordinanza prescriveva la rimozione entro trenta giorni; la seconda, adottata anche a seguito di un'istanza del ricorrente, differenziava i termini per la rimozione di recinzioni e ostacoli e per le ulteriori opere, tra cui un manufatto ad uso commerciale, cabine, bagni, piattaforme e camminamenti. Sono stati dedotti: incompetenza assoluta del Comune, assumendo che il potere spettasse alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 141/2007; carenza di legittimazione passiva del ricorrente personalmente, dovendo l'ordine essere rivolto esclusivamente alla società; carenza di istruttoria, sul presupposto che i beni fossero divenuti automaticamente di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione; incompetenza comunale a ordinare la demolizione delle opere inamovibili o di difficile rimozione, con attribuzione del potere alla Commissione di incameramento nell'ambito di uno specifico procedimento; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il Collegio non ha definito il merito perché ha ritenuto la causa non matura per la decisione. In particolare, ha ravvisato l'opportunità di un approfondimento tecnico, nel contraddittorio tra le parti, sulla caratteristica essenziale dell'amovibilità o non amovibilità delle opere oggetto dell'ordine di rimozione. Tale accertamento è stato ritenuto rilevante alla luce delle contestazioni del ricorrente e della documentazione depositata. Considerata la limitata cognizione propria dell'udienza di smaltimento e l'esigenza di assicurare univocità istruttoria e decisionale, il TAR ha rinviato la discussione e rimesso al Presidente della Sezione la valutazione sull'eventuale riassegnazione della causa al ruolo ordinario, con ogni decisione sull'eventuale verificazione o consulenza tecnica d'ufficio demandata al Collegio competente. La precedente domanda cautelare era stata respinta con separata ordinanza, ma la presente pronuncia non decide nuovamente su di essa.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto nell'ambito dell'udienza di smaltimento dell'arretrato; il Collegio ritiene che la limitata cognizione propria di tale sede non consenta l'approfondimento istruttorio necessario.

  • art. 4 l.r. Abruzzo 17 dicembre 2007, n. 141

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza del Comune e la spettanza del potere alla Regione; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 49 Codice della navigazione

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'acquisizione automatica allo Stato dei beni alla cessazione del rapporto concessorio; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    È richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del contraddittorio procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un ordine di rimozione dipende dalla qualificazione tecnica delle opere come amovibili, inamovibili o di difficile rimozione, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio tecnico nel contraddittorio tra le parti prima di decidere il merito.
  • Se una causa trattata in udienza di smaltimento presenta fatti tecnici complessi che richiedono verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio può rinviare la discussione e rimettere al Presidente della Sezione la valutazione sull'eventuale trattazione nel ruolo ordinario, demandando al Collegio competente ogni decisione sull'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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