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Ordinanza

Ordinanza n. 1308/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento, protrattosi dopo la sentenza di ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 418 del 21 giugno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva promosso un incidente di esecuzione chiedendo l’attivazione del Commissario ad acta già nominato con la precedente sentenza di ottemperanza del TAR e l’adozione delle misure necessarie all’effettiva esecuzione del giudicato, nonché la condanna del Ministero alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La richiesta si fondava sull’asserita persistente inadempienza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro, nonostante l’intimazione rivolta al Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui, dopo il deposito dell’istanza di attivazione del Commissario ad acta, il Ministero aveva integralmente adempiuto al proprio debito. Ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione della fase esecutiva. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dell’incidente di esecuzione. Le spese sono state liquidate in euro 300,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non risulta accolta una specifica pronuncia sulla penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale base per la richiesta di penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; il provvedimento non decide nel merito tale richiesta.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un incidente di esecuzione, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato, il giudice dell’ottemperanza dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
  • L’adempimento integrale del giudicato intervenuto soltanto dopo la proposizione dell’incidente di esecuzione non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese della fase, poiché l’iniziativa processuale del privato si è resa necessaria dall’inerzia amministrativa.
  • In presenza di un Commissario ad acta già nominato per il persistente inadempimento al giudicato, l’attivazione delle relative funzioni può essere richiesta dal ricorrente; se nelle more l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, la richiesta di attivazione diviene priva di oggetto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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