Ordinanza n. 1405/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale del 25 settembre 2025, n. 5745 con cui la Città di Torino ha chiuso senza esito la procedura per l’assegnazione dell'impianto sportivo, sito in via Paolo Thaon di Revel, 10; - dei verbali delle sedute della Commissione istituita a norma della delibera della Giunta comunale di Torino n. 691/2023 del 9 e del 16 settembre 2025; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati; e, in subordine, di ordinare, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., all’Amministrazione di procedere a nuova valutazione e a nuova determinazione sulla richiesta della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accoglimento parziale della domanda di accesso documentale relativa alla procedura per l’assegnazione di un impianto sportivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, nell’ambito del giudizio principale promosso contro la determinazione con cui il Comune di Torino aveva chiuso senza esito la procedura ex art. 5 d.lgs. 38/2021 per l’assegnazione di un impianto sportivo, ha presentato un’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’esibizione della documentazione amministrativa della procedura, comprese le offerte tecniche ed economiche delle concorrenti. La domanda di accesso, chiarita il 30 settembre 2025, era stata accolta solo parzialmente dal Comune il 13 ottobre 2025, con trasmissione dei moduli relativi alle migliorie letti in una seduta della Commissione e diniego per la restante documentazione, ritenuta oggetto di una richiesta di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego parziale e l’ordine di esibizione dei documenti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità dell’istanza. Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato, rilevando che l’istanza era stata notificata all’ASD Kappadue e che la mancata notifica all’altra concorrente avrebbe comportato, al più, l’integrazione del contraddittorio. Ha invece ritenuto tardiva l’impugnazione, poiché proposta il 13 aprile 2026, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza della determinazione comunale del 13 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a. per impugnare il diniego, anche parziale, di accesso decorre dalla conoscenza della determinazione amministrativa e, nel caso concreto, scadeva il 12 novembre 2025. La proposizione dell’istanza in via incidentale ai sensi del comma 2, anziché mediante autonomo ricorso ai sensi del comma 1, non consente di eludere il termine decadenziale: il comma 2 persegue finalità di concentrazione e semplificazione processuale, ma non modifica il termine per impugnare il diniego. Il termine tutela sia le esigenze difensive del richiedente sia la stabilità delle situazioni giuridiche e la certezza delle posizioni dei controinteressati. Il Collegio ha comunque precisato che potrà acquisire d’ufficio la documentazione, ove necessario per la completezza dell’istruttoria del giudizio principale, ai sensi degli artt. 65 e seguenti c.p.a. Ha inoltre ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ulteriore controinteressata ASD Amici dello Sport, fissando la trattazione del merito del ricorso principale all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 38/2021
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura comunale relativa all’assegnazione dell’impianto sportivo.
art. 116, comma 1, c.p.a.
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio
Prevede il termine decadenziale di trenta giorni per proporre il ricorso in materia di accesso, decorrente dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre la domanda di accesso in via incidentale nel giudizio principale connesso, per concentrare e semplificare la trattazione, senza derogare al termine decadenziale previsto dal comma 1.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base normativa del potere di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, se la domanda di accesso è tempestiva e fondata.
artt. 65 e seguenti c.p.a.
Consentono al giudice di acquisire documentazione quando ciò sia necessario per assicurare la completezza dell’istruttoria del giudizio principale, anche indipendentemente dall’accoglimento della domanda di accesso dichiarata tardiva.
art. 34 c.p.a.
È richiamato nella domanda subordinata quale base del potere di ordinare all’amministrazione la riedizione della valutazione e l’adozione di una nuova determinazione.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
È richiamato dal Comune per sostenere che l’accesso documentale non può essere utilizzato per effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; tale questione non è stata esaminata nel merito per la tardività dell’istanza giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso ha natura impugnatoria e il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a. per contestare il diniego o l’accoglimento parziale decorre dalla conoscenza della determinazione amministrativa.
- La proposizione della domanda di accesso in via incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. non costituisce una deroga al termine decadenziale previsto dal comma 1; il comma 2 consente soltanto la concentrazione della domanda accessoria nel giudizio principale connesso.
- La disciplina decadenziale dell’accesso bilancia le esigenze difensive del richiedente con quelle di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità delle posizioni dei controinteressati.
- La mancata notifica del ricorso in materia di accesso a uno dei controinteressati non determina necessariamente l’inammissibilità quando il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato; essa può comportare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
- La dichiarazione di irricevibilità della domanda giudiziale di accesso non impedisce al giudice di acquisire autonomamente la documentazione, ai sensi dei poteri istruttori previsti dal c.p.a., qualora ciò sia necessario per la completezza dell’istruttoria del giudizio principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1307/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1308/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1309/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1156/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →