Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale n. -OMISSIS- del 16 marzo 2026, notificato in data 19 marzo 2026, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della "riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per una mensilità" per le infrazioni previste dall'art. 80, comma 3, lett. a) "grave negligenza in servizio" e lett. b) "irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari" del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; - della proposta-delibera adottata dalla Commissione di Disciplina per il Personale Dirigente notificata unitamente al decreto sanzionatorio. - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto. Nonché per la condanna alla • alla rimozione dal fascicolo personale del ricorrente di ogni riferimento al procedimento disciplinare e alla sanzione irrogata; • al riconoscimento integrale degli effetti giuridici ed economici conseguenti all’annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione delle somme trattenute sul trattamento economico, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute sino all’effettivo soddisfo; • al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti illegittimamente adottati dall’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sanzionatorio disciplinare con riduzione dello stipendio di un decimo per una mensilità, unitamente alla proposta della Commissione di disciplina
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per una mensilità, per le infrazioni di grave negligenza in servizio e irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, previste dall'art. 80, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ha inoltre impugnato la proposta-delibera della Commissione di disciplina e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. In via consequenziale ha chiesto la rimozione degli atti dal fascicolo personale, il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'eventuale annullamento, la restituzione delle somme trattenute con interessi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dal ricorrente potesse essere fronteggiato mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza svolgere in questa fase una valutazione approfondita e impregiudicata delle ulteriori questioni. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio, fissando l'udienza di merito al 16 settembre 2026, senza sospendere espressamente l'efficacia del provvedimento disciplinare. La decisione sulla regolazione delle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente può ovviarsi mediante fissazione dell’udienza di trattazione del merito
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, quando tale misura è ritenuta idonea a fronteggiare il pregiudizio prospettato, senza necessità di sospendere il provvedimento impugnato.
art. 80, comma 3, lettere a) e b), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari
Disposizioni indicate dall'amministrazione come fondamento delle contestazioni disciplinari e della sanzione impugnata; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito come misura idonea a fronteggiare il pregiudizio dedotto, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito non comporta una valutazione definitiva della fondatezza dei motivi di ricorso né anticipa la decisione sul merito; le spese possono essere riservate alla pronuncia definitiva.
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