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Ordinanza

Ordinanza n. 1307/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno respinto la domanda di remissione in termini per la comunicazione dell'opzione di sconto in fattura relativa al Superbonus

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato cinque provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Veneto, tutti di contenuto identico, con i quali è stata respinta la domanda di remissione in termini per la comunicazione dell'opzione di sconto in fattura prevista dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020. Hanno dedotto di avere ricevuto mandato da una società per curare la comunicazione telematica delle opzioni, previa apposizione del visto di conformità, in relazione a un consistente credito d'imposta collegato al Superbonus 110%. Dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza emerge tuttavia che la società mandante era la titolare esclusiva dei rapporti tributari e delle agevolazioni fiscali cui si riferivano le opzioni contestate.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati. Ha rilevato che gli atti dell'Agenzia delle Entrate incidono direttamente sulla sfera giuridica della società titolare delle agevolazioni fiscali, impedendole di usufruire delle opzioni di sconto in fattura o rendendole inefficaci nei suoi confronti. La società è quindi stata individuata quale soggetto necessario alla partecipazione al giudizio. Il TAR ha disposto, a carico dei ricorrenti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza al legale rappresentante pro tempore della società, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento, con deposito della prova della notifica entro i successivi cinque giorni. È stata fissata per il 18 novembre 2026 l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato incide direttamente sulla posizione giuridica del titolare dell'agevolazione o del rapporto sostanziale sottostante, tale soggetto deve partecipare al giudizio quale parte necessaria; il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
  • La qualificazione del soggetto come titolare esclusivo dei rapporti tributari e dell'agevolazione cui si riferisce l'atto impugnato è sufficiente, nella fase processuale considerata, a giustificarne la chiamata in giudizio, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulla legittimazione dei ricorrenti o sulla fondatezza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

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