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Ordinanza

Ordinanza n. 1309/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 470/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo che il TAR aveva già ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Treviso n. 470/2024 e aveva nominato un Commissario ad acta per il persistente inadempimento, ha depositato un’istanza di attivazione del Commissario ad acta, deducendo che la sentenza fosse ancora ineseguita nonostante le intimazioni rivolte al Commissario. Ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari per l’effettiva esecuzione del giudicato e la condanna del Ministero alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che, successivamente al deposito dell’istanza, il Ministero aveva integralmente adempiuto, insistendo tuttavia per la refusione delle spese della fase di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di attivazione del Commissario ad acta, poiché l’integrale esecuzione del giudicato da parte del Ministero ha fatto venir meno l’utilità concreta della domanda. Ha però posto le spese della fase incidentale a carico del Ministero, applicando la regola della soccombenza virtuale o causale: l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dell’incidente di esecuzione. Le spese sono state liquidate in € 300,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il testo non riferisce una decisione espressa sulla penalità di mora richiesta.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente aveva invocato la penalità di mora nell’ambito dell’azione di ottemperanza; il provvedimento non decide espressamente sulla sua applicazione, essendo intervenuto l’integrale adempimento del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un incidente di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione della domanda e il giudice dichiara il non luogo a provvedere, senza adottare ulteriori misure esecutive.
  • L’adempimento sopravvenuto del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese della fase di ottemperanza quando l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione dell’incidente: la regolazione delle spese segue la regola della soccombenza causale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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