Ordinanza n. 1156/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, unitamente agli atti della gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa controinteressata, deducendo anzitutto l'illegittimità dell'offerta dell'aggiudicataria per l'utilizzo di aree esterne a quelle oggetto del progetto senza disponibilità materiale e giuridica. Ha inoltre contestato la difformità dell'offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi della prestazione, rilevando contrasti tra relazione tecnica, elaborati grafici e computo metrico quanto alla copertura del blocco palazzina, discrasie sul numero dei loculi e difformità qualitative e quantitative del rivestimento in marmo. La ricorrente ha poi censurato la valutazione comparativa delle offerte e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A1, A2 e A3, sostenendo che la propria proposta fosse stata sottovalutata e quella dell'aggiudicataria sopravvalutata. Infine, ha denunciato la violazione dell'art. 31 del disciplinare, assumendo che l'offerta economica dell'aggiudicataria fosse parziale, irregolare o inconciliabile, poiché recava un ribasso del 15,53%, prezzi parziali per progettazione e lavori e un prezzo globale di euro 50.000,00 macroscopicamente incompatibile con gli altri elementi. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'illegittima ammissione dell'offerta della ricorrente principale per alterazione della base d'asta e falsa rappresentazione del ribasso, nonché per ambiguità dell'offerta tecnica, insufficiente supporto tecnico delle migliorie, non conformità tra offerta tecnica ed economica, incongruenze tra elaborati grafici e progetto a base di gara e carenza di dimensionamento e schemi funzionali del sistema di raccolta e riuso delle acque meteoriche.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure né il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le contestazioni, aventi natura prevalentemente tecnica, richiedessero un accertamento specialistico. Ha quindi disposto una verificazione affidata all'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria civile, diretta ad accertare: la compatibilità con la lex specialis delle soluzioni dell'aggiudicataria riguardanti l'uso di aree esterne; l'eventuale difformità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria rispetto ai requisiti minimi, con riferimento alla copertura, al numero dei loculi e al rivestimento in marmo; il carattere migliorativo dell'offerta della ricorrente rispetto ai criteri A1, A2 e A3; la correttezza dei calcoli relativi ai ribassi e ai prezzi offerti da entrambe le imprese. Il verificatore dovrà operare nel contraddittorio tra le parti costituite, previo avviso e convocazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, depositando la relazione nei successivi dieci giorni. La liquidazione delle spese della verificazione è stata riservata alla decisione finale. Il prosieguo della trattazione è stato fissato all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
offerta difforme rispetto ai requisiti minimi della prestazione
La ricorrente richiama la disposizione per sostenere l'inammissibilità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria in caso di difformità dai requisiti minimi; l'ordinanza non decide tale questione.
art. 31 del disciplinare di gara
esclusione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, irregolari o anormalmente basse
La ricorrente lo invoca per sostenere l'esclusione dell'offerta economica dell'aggiudicataria; la verifica della correttezza dei calcoli è stata demandata al verificatore.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato; nessuna decisione è stata assunta sul punto.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di declaratoria dell'inefficacia del contratto; nessuna decisione è stata assunta sul punto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda di subentro nel contratto; nessuna decisione è stata assunta sul punto.
Massime di principio
- Quando le censure relative alla conformità delle offerte, alla compatibilità delle soluzioni progettuali con la lex specialis, alla natura migliorativa delle proposte e alla correttezza dei calcoli economici richiedono valutazioni specialistiche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di decidere il merito.
- La verificazione deve essere delimitata ai vizi concretamente dedotti dalle parti e deve indicare quesiti tecnici puntuali, idonei a fornire al giudice gli elementi necessari per la decisione.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio tra le parti costituite, alle quali deve essere consentito di partecipare anche mediante tecnici di fiducia e di depositare documentazione e osservazioni.
- Quando la verificazione richiede l'esame della documentazione di gara e accertamenti in loco, il verificatore può acquisire i documenti necessari dalla stazione appaltante e procedere alle opportune verifiche tecniche.
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