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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24907/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La società assicurata aveva chiesto in giudizio il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza contro il furto, deducendo la sottrazione di un ingente quantitativo di merce dallo stabilimento. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma per diversa ragione, ritenendo operante l'art. 1892 c.c. per la reticenza dell'assicurata. In particolare, risultava che nella polizza l'assicurata aveva dichiarato di non aver subito nei cinque anni precedenti sinistri della stessa natura, mentre in realtà aveva subito, nello stesso anno della stipula, un furto di veicoli presso il medesimo stabilimento e, poco prima della modifica contrattuale che estendeva il valore delle merci assicurate, anche un furto di merci, poi taciuto. Con il ricorso per cassazione la società assicurata denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ravvisare la essenzialità/rilevanza della reticenza e la colpa grave, mancando sia il nesso eziologico tra la reticenza e il consenso dell'assicuratore, sia la colpa grave nella condotta omissiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la valutazione sull'incidenza delle dichiarazioni false o reticenti rese in sede di conclusione del contratto di assicurazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile solo per motivazione mancante o apparente. Nel caso concreto la motivazione della corte d'appello era sufficiente e logicamente coerente, perché fondava l'accertamento sia sulla falsa dichiarazione scritta contenuta nella polizza riguardo ai precedenti furti, sia sulla precisa richiesta dell'assicuratore in ordine a tali eventi, sia sull'omessa dichiarazione del furto di merci avvenuto poco prima della modifica contrattuale. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla colpa grave, desunta dalla specifica domanda dell'assicuratore e dalla non plausibilità che l'assicurata ignorasse furti subiti nello stesso anno di stipula. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i conseguenti effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato possono impedire il diritto all'indennizzo quando riguardano circostanze espressamente richieste dall'assicuratore e risultano tali da incidere sulla conclusione del contratto o sulle condizioni alle quali sarebbe stato concluso; l'accertamento della loro rilevanza e della colpa grave è rimesso al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in cassazione; nel caso concreto il motivo è stato respinto perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la possibilità di memoria.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione, la falsa dichiarazione o la reticenza dell'assicurato su circostanze richieste dall'assicuratore può escludere l'indennizzo se il giudice di merito accerta che tali elementi erano essenziali o rilevanti per la decisione di contrarre o per le condizioni del contratto.
  • La rilevanza della dichiarazione inesatta o reticente e la sussistenza della colpa grave dell'assicurato sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito consente di ricostruire il percorso logico seguito, anche attraverso il riferimento a documenti contrattuali e a circostanze specifiche richieste dall'assicuratore, la censura ex art. 360 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del merito.
  • Se l'assicuratore ha formulato una precisa domanda su precedenti sinistri e l'assicurato tace eventi omogenei e recenti, il giudice può inferire la consapevolezza della reticenza e la colpa grave nella dichiarazione.
  • Ai fini dell'art. 1892 c.c., non occorre che il fatto taciuto abbia determinato in modo assoluto la conclusione del contratto: è sufficiente che, se conosciuto, avrebbe verosimilmente indotto l'assicuratore a non contrarre o a contrarre a condizioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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