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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46528/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: il ricorrente deduceva plurimi vizi tra cui incompetenza territoriale del tribunale di Oristano, errata valutazione dei riti alternativi (patteggiamento, abbreviato condizionato, richiesta di messa alla prova), vizi nella valutazione probatoria e peritale (in particolare inclusione di voci spese nel calcolo del tasso usurario), assenza del dolo per le fattispecie di estorsione, errori nel calcolo dei termini di prescrizione, illegittimità dei sequestri e della confisca (anche rispetto all'art. 240-bis c.p.), e criticava le statuizioni civili e la quantificazione delle provvisionali e della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per manifesta genericità (art. 606 cod. proc. pen.), osservando che i 25 motivi erano esposti in modo caotico e cumulativo e, comunque, riproducevano questioni già adeguatamente valutate dalla corte di appello. La cassazione ha confermato la correttezza delle conclusioni dei giudici di merito su competenza territoriale, valutazione della perizia contabile (inclusione delle spese nel calcolo del tasso usurario), configurabilità dell'estorsione in presenza di pretesa usuraria, corretto computo della prescrizione alla luce della L. n. 251/2005, e legittimità delle misure cautelari e della confisca/conversione in conservativo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Restano ferme le statuizioni della corte d'appello (che aveva, tra l'altro, assorbito alcune imputazioni per prescrizione e rideterminato la pena residua in anni 6, mesi 8, giorni 10 di reclusione e Euro 13.830,00 di multa).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di ricorso; applicata per dichiarare il ricorso generico e caotico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato sul tema dell'eccezione di incompetenza territoriale: l'eccezione va dedotta con riferimento alla sola imputazione e non può essere ampliata in appello con argomentazioni nuove

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la corte ha rilevato l'ostacolo alla sua applicazione per la pena proposta inferiore al minimo edittale per il reato di estorsione

  • art. 591 quarto comma cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità delle doglianze generiche relative al rito abbreviato condizionato per difetto di specificità sulle prove richieste

  • art. 629 cod. pen.

    Interpretato insieme alla giurisprudenza della Cassazione per ribadire che la minaccia per ottenere il pagamento di crediti usurari configura estorsione, salvo prova di novazione totale del rapporto

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato nella motivazione sulla confisca allargata per sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, distinto dalla confisca per equivalente

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la graduazione e gli aumenti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se non manifestamente illogici

  • art. 1858 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che alcune operazioni fossero sconti bancari non prestiti; la Corte penale ha ritenuto che tale valutazione attiene al merito e non supera la prova contraria emersa in dibattimento

  • Legge n. 251 del 2005

    Richiamata per il criterio di calcolo della prescrizione applicabile ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; la Corte conferma l'orientamento che applica la disciplina più favorevole prevista dalla novella e il corretto computo dei termini

  • Protocollo d'intesa Corte di cassazione - Consiglio Nazionale Forense (17/12/2015)

    Strumento esplicativo richiamato per valutare la specificità formale dei motivi di ricorso e le regole redazionali richieste in cassazione

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che presenta molteplici doglianze esposte in forma cumulativa e non specifica è facilmente dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale va giudicata con riferimento a quanto riportato nella sola imputazione; in appello non si possono introdurre argomentazioni nuove che mutino radicalmente le ragioni originarie dell'eccezione
  • Le valutazioni tecniche e di fatto (perizie contabili, riscontri probatori, valutazione delle dichiarazioni delle parti offese) sono riservate al giudice di merito e difficilmente riassoggettabili al sindacato di legittimità se adeguatamente motivate
  • Ai fini della determinazione del tasso usurario possono essere computate anche commissioni e spese imputate al cliente (escluse imposte e tasse specifiche), e tale opzione è consolidata dalla giurisprudenza di legittimità
  • La presenza di richieste di recupero credito tramite legali non esclude di per sé la sussistenza del reato di estorsione se la pretesa deriva da rapporti usurari e la condotta di pressione è finalizzata a ottenere il pagamento
  • Il calcolo della prescrizione deve seguire i principi stabiliti dalla L. n. 251/2005 e dalla giurisprudenza consolidata; le modifiche normative possono rideterminare i termini da applicare ai fatti anteriori secondo i criteri di legge
  • Le misure cautelari patrimoniali (sequestro conservativo, confisca diretta o allargata) possono essere confermate se emerge sproporzione non giustificata tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato; la relativa impugnazione richiede specificità
  • Le statuizioni provvisionali e le decisioni discrezionali del giudice in sede civile attinenti alla quantificazione provvisionale sono scarsamente sindacabili in cassazione penale per mancanza di natura di decisione definitiva impugnabile

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