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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35521/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Crotone, con sentenza del 18 dicembre 2023 confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro, per la contravvenzione edilizia prevista dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, alla pena di un mese di arresto e 5.500 euro di ammenda. Gli erano attribuiti lavori abusivi al piano terra, consistenti nella realizzazione di un bagno, nella formazione di un ripostiglio e nell'inserimento di impianti; alla data del 6 ottobre 2010 le opere risultavano non ancora ultimate. Con il primo motivo ha dedotto che il reato fosse prescritto prima della sentenza d'appello. Con il secondo ha contestato la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia. Con il terzo ha negato che i lavori fossero a lui attribuibili. Con il quarto ha lamentato la violazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto come inammissibile per infondatezza della censura sulla prescrizione, ricordando che il reato edilizio permanente cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, di regola al termine dei lavori di rifinitura, oppure prima in caso di sequestro; nel caso concreto le opere erano contestate come non ultimate al 6 ottobre 2010 e il ricorrente non ha indicato né fornito principio di prova di una diversa data di ultimazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito, che qualificava gli interventi come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire o a SCIA alternativa, e riproponeva una censura già motivatamente disattesa. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione dell'attribuzione dei lavori si risolveva in una generica contrapposizione fattuale: i giudici di merito avevano valorizzato la provenienza ereditaria della porzione immobiliare, le dichiarazioni dell'operaio, l'ordinanza di sospensione dei lavori indirizzata all'imputato e l'insufficiente allegazione circa l'occupazione dell'immobile da parte della figlia. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la richiesta ex art. 131-bis c.p. non indicava elementi concreti di tenuità e richiamava impropriamente un profilo soggettivo, senza confrontarsi con i parametri pertinenti alle violazioni urbanistiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La prima sentenza, richiamata per relationem da quella di appello, chiarisce che la realizzazione del bagno, la formazione di un ripostiglio e l’inserimento degli impianti costituivano ristrutturazione edilizia, come tali rientranti nell'art 10, co. 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, per cui, al fine di realizzare i predetti interventi, era necessario ottenere il permesso di costruire o quantomeno presentare una S.C.I.A. c.d. «alternativa».

    La contravvenzione edilizia contestata riguarda interventi qualificati come ristrutturazione edilizia, per i quali era necessario il permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA alternativa.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    La prima sentenza, richiamata per relationem da quella di appello, chiarisce che la realizzazione del bagno, la formazione di un ripostiglio e l’inserimento degli impianti costituivano ristrutturazione edilizia, come tali rientranti nell'art 10, co. 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, per cui, al fine di realizzare i predetti interventi, era necessario ottenere il permesso di costruire o quantomeno presentare una S.C.I.A. c.d. «alternativa».

    Gli interventi descritti sono stati ricondotti alla ristrutturazione edilizia disciplinata dalla disposizione e assoggettati al necessario titolo abilitativo indicato dalla sentenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Il ricorrente chiede l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto senza nulla argomentare in ordine agli elementi di fatto che dimostrerebbero la tenuità dello stesso, richiamando, in maniera incongrua, un profilo soggettivo della condotta, che non rileva a tal fine.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve indicare elementi fattuali specifici idonei a dimostrare la particolare tenuità; il mero richiamo a un profilo soggettivo della condotta non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisata l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende determinata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel reato di costruzione abusiva, la permanenza cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, normalmente quando sono terminati i lavori di rifinitura; può cessare prima se interviene il sequestro che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile. La mera utilizzazione dell'edificio non prova, da sola, l'ultimazione dei lavori.
  • La censura in cassazione sulla qualificazione giuridica degli interventi edilizi è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripropone genericamente una contestazione già disattesa dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'attribuzione all'imputato dei lavori abusivi non è idonea a fondare il ricorso quando si risolve in una generica contrapposizione fattuale alla motivazione di merito, fondata su elementi specifici di collegamento tra l'imputato e gli interventi.
  • La richiesta di applicare l'art. 131-bis c.p. deve allegare elementi fattuali specifici relativi alla particolare tenuità del fatto; nelle violazioni urbanistiche la valutazione considera, oltre a tipologia, dimensioni e caratteristiche dell'opera, anche gli ulteriori profili indicati dalla Corte, quali destinazione, incidenza sul carico urbanistico, contrasto con gli strumenti urbanistici e rispetto dei provvedimenti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati ediliziParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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