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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41901/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: 1) censura della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) ) sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di bancarotta (capo A: bancarotta fraudolenta impropria per fatture inesistenti; capo B: bancarotta per distrazione e riqualificazione di parte in bancarotta preferenziale; capo C: bancarotta documentale per occultamento contabile); il ricorrente eccepiva che alcuni debiti erano stati ripianati, che molte operazioni erano registrate in contabilità o riconducibili ad altri (Ferrari) e che la documentazione era stata gestita da un commercialista; 2) censura sulla dosimetria della pena (artt. 132, 133, 62-bis c.p.), chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in gran parte, generici e non avessero confutato in modo specifico e argomentato la motivazione della sentenza di merito; ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza degli illeciti (compreso il ruolo di amministratore di fatto tenuto dal ricorrente) e la motivata esclusione delle attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte e dei precedenti. Per effetto dell'inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e ordinato il versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale dei motivi di cassazione: il ricorso era basato su vizio di motivazione (lett. e) e violazione/erronea applicazione di norme penali (lett. b)). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili per genericità e mancata confutazione puntuale della motivazione di merito.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Norma richiamata per la bancarotta impropria; la Corte territoriale ha ritenuto che la presentazione di fatture inesistenti per ottenere anticipi abbia aggravato il dissesto, configurando la fattispecie di bancarotta impropria.

  • art. 217 legge fallimentare

    Usata per la riqualificazione di una specifica condotta (vendita auto) in bancarotta preferenziale; la Corte d'appello ha dichiarato prescritta quella specifica imputazione e l'ha riqualificata.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Riferiti alla determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la scelta della pena base e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, entro il potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato e ritenuto fondate le ragioni ostative al loro riconoscimento (gravità, ammontare distrazioni, precedenti specifici).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione imponendo Euro 3.000,00.

  • art. 2214 e 2241 cod. civ.

    Principi civilistici richiamati per affermare la responsabilità dell'imprenditore per la regolare tenuta della contabilità anche quando questa sia affidata a terzi: l'imprenditore resta responsabile delle omissioni dei soggetti incaricati.

  • art. 33 legge fallimentare

    Relazione del curatore richiamata quale elemento probatorio: la Corte ha utilizzato la relazione ex art.33 per confermare lo stato dei saldi e la insufficienza della contabilità consegnata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini dei limiti di esposizione del ricorso e della motivazione da parte del ricorrente; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti stretti imposti dalla norma.

Massime di principio

  • Le censure di cassazione che si limitano a enunciare fatti o a ripetere argomentazioni di merito, senza indicare in modo specifico e critico quale passaggio motivazionale si intende contestare, sono inammissibili per genericità.
  • In materia di bancarotta, la qualificazione delle operazioni (inesistenti, distrazioni, preferenze) e la loro incidenza sul dissesto sono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione richiede un concreto e specifico motivo per poterle rimettere in discussione.
  • L'imprenditore resta responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche se l'attività è affidata a un professionista: la delega non esclude la responsabilità penale in caso di omissioni rilevanti.
  • La mera registrazione contabile non esclude la riconducibilità di prelievi a distrazioni: occorre fornire giustificazioni convincenti e puntuali per ogni singola operazione per superare la valutazione di distrazione.
  • La valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che evidenzi le ragioni ostative e i parametri considerati ai sensi degli artt. 132-133 c.p., non è necessario che il giudice esamini ogni argomento prospettato dalla difesa.
  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni di fatto è necessario indicare errori logici, contraddizioni o omissioni specifiche nella motivazione della sentenza impugnata, non soltanto prospettare alternative ricostruzioni dei fatti.

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