Cassazione Penale, Sentenza n. 41891/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 27/02/2024 (conferma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 14/03/2023) denunciando errata applicazione degli artt. 2, 5 e 8 del d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione. In particolare: per Angelo Gentile si contestava che la condanna era basata soltanto sul conferimento di una procura a vendere e su contatti con gli investigatori, non su elementi che dimostrassero una stabile e preminente posizione di "amministratore di fatto" nelle società coinvolte; per Raffaele Guidone si deduceva che non era stata considerata adeguatamente la documentazione (dichiarazioni dei redditi, relazione tecnica) che dimostrerebbe l'operatività e capacità organizzativa delle società coinvolte; per Santolo Morra si lamentava l'insufficienza della prova della sua condotta e della volontà di favorire l'evasione, contestando che la responsabilità fosse fondata solo sulla veste formale nella cooperativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Gentile fondato e ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame della sua posizione, con particolare riferimento alla prova della qualifica di amministratore di fatto (richiesta dimostrazione di ingerenza stabile e funzioni direttive, non desumibile dalla sola procura o dalla conoscenza delle vicende). I ricorsi di Guidone e Morra sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per tentativo di rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito; di conseguenza le rispettive condanne e statuizioni accessorie (compresa la confisca e le pene accessorie rimesse dalla Corte di merito) restano confermate. Per l'inammissibilità dei ricorsi di Guidone e Morra la Corte ha disposto, ex art. 616 c.p.p., l'onere delle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, fissata in euro 3.000,00 per ciascuno di essi.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
Norma richiamata nell'insieme dei reati tributari contestati; la Corte l'ha applicata nell'ambito della valutazione delle condotte attribuite agli imputati, richiedendo però prove concrete della responsabilità penale legate al ruolo effettivo negli enti coinvolti.
d.lgs. 74/2000, art. 5
Articolo richiamato tra le contestazioni; la decisione ha valutato le prove relative alle operazioni contestate e ha ritenuto per alcuni ricorrenti che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'inesistenza delle operazioni fatturate.
d.lgs. 74/2000, art. 8
Richiamato in relazione all'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che per tali fattispecie è necessario dimostrare l'effettiva inesistenza delle prestazioni (assenza di struttura, mezzi e tracce documentali) e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente nei confronti di Guidone e Morra.
d.lgs. 74/2000, art. 12
Richiamato per le pene accessorie applicate dalla Corte di merito; la Cassazione ha confermato l'applicazione delle statuizioni accessorie nei casi in cui il giudizio di merito fosse risultato fondato e adeguatamente motivato.
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha posto a carico degli appellanti inammissibili le spese del procedimento e il versamento a favore della Cassa delle Ammende, quantificato equitativamente.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede prova di una stabile e non occasionale ingerenza con funzioni direttive o preminenti nella gestione dell'ente: il solo conferimento di una procura o la conoscenza delle vicende societarie non sono sufficienti.
- In Cassazione non è sufficiente proporre censure generiche o una lettura alternativa delle prove: le doglianze devono confrontarsi criticamente con le specifiche risultanze istruttorie e la motivazione dei giudici di merito.
- Per l'accertamento di "fatture per operazioni inesistenti" è importante l'analisi della struttura organizzativa, dei mezzi e delle tracce documentali; l'assenza di elementi che dimostrino l'esecuzione delle prestazioni giustifica la qualificazione delle fatture come inesistenti.
- Se la motivazione dei giudici di merito è insufficiente su punti essenziali (es. prova della veste di amministratore di fatto), la Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame anziché sostituirsi al giudice di merito.
- Le impugnazioni che non spiegano in modo puntuale e critico gli errori di diritto o di fatto vengono dichiarate inammissibili e possono comportare l'onere delle spese e contributi a carico del ricorrente.
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