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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41888/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che in sede esecutiva ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. relativa a una presunta discrepanza tra dispositivo e motivazione nella determinazione della pena. La difesa sosteneva che nella motivazione era descritta una determinazione della pena diversa e riconducibile a un mero lapsus calami (errore di calcolo/refuso: indicazione di € 1.000 anziché € 10.000 o indicazione di "anni 1 e mesi 6" invece di "anni 6 e mesi 6"), per cui si chiedeva la correzione del dispositivo sulla base degli elementi chiari ricavabili dalla motivazione. Il ricorrente ha inoltre censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come illogica e carente nella spiegazione della presunta sostituzione della volontà decisoria.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'istanza di correzione ex art. 130 c.p.p. è improcedibile perché mancano i due presupposti imprescindibili: l'errore deve essere obiettivamente riconoscibile negli atti e la motivazione deve rendere chiaramente ricostruibile la volontà originaria del giudice. Nel caso di specie la motivazione della sentenza di condanna contiene passaggi oscuri, refusi e calcoli non intellegibili (incluso un importo della multa inferiore al minimo edittale e un aumento per continuazione non chiaramente motivato), sicché non è possibile ricostruire con certezza la volontà del giudice e correggere il dispositivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione degli errori materiali quando l'errore è obiettivamente riconoscibile negli atti e la motivazione chiarisce in modo inequivocabile la volontà del giudice; nel caso esaminato tali requisiti non ricorrevano per la presenza di passaggi oscuri e calcoli non intellegibili.

  • art. 442 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede la riduzione di parte della pena per il rito abbreviato; applicata dal Giudice dell'esecuzione per rideterminare la pena (riduzione riconosciuta dal GIP in sede esecutiva).

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Previsione della diminuzione della pena per il rito; nella sentenza impugnata risulta applicata ma il calcolo complessivo che l'ha preceduta è risultato poco chiaro e contraddittorio.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi invocati in cassazione (b = inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto, e = manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché l'errore non era oggettivamente riconoscibile e la motivazione non esplicitava in modo chiaro la volontà del giudice.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamata in giurisprudenza come possibile strumento di rettifica quando la sentenza non è irrevocabile; la Corte sottolinea però che la correzione richiede la chiara e obiettiva ricostruibilità della volontà motivazionale, condizione non soddisfatta nel caso.

  • artt. 81, 648‑bis, 416 cod. pen. (reati contestati)

    Fattispecie sostanziali a carico del condannato; utili ai fini del calcolo della pena e della individuazione del reato base, ma nel caso la motivazione non ha reso chiaro il corretto percorso di commisurazione sanzionatoria.

Massime di principio

  • La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammissibile solo se l'errore è oggettivamente riconoscibile negli atti e la motivazione consente di ricostruire in modo chiaro e incontrovertibile la volontà del giudice; se la motivazione è oscura o contraddittoria la correzione va respinta.
  • La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta: può essere derogata solo quando la motivazione dimostra inequivocabilmente che nel dispositivo si è verificato un mero errore materiale.
  • In sede esecutiva non è possibile ottenere la rettifica di un dispositivo non impugnato quando la discrasia con la motivazione non è risolvibile con certezza: l'assenza di impugnazione nella fase di cognizione limita le strade di rimedio in esecuzione.
  • Nel calcolo della pena in presenza di più fatti e continuazione, occorre prima determinare la pena per il reato più grave (applicando circostanze e comparazioni), poi aumentare per la continuazione: errori procedurali in tale ordine possono rendere invalide le rettifiche se non chiaramente ricostruibili.
  • Se nella motivazione compaiono refusi numerici (anni/mese o importo multa) la difesa può prospettare la correzione solo purché il complesso motivazionale renda incontrovertibile quale fosse la volontà del giudice; altrimenti il dispositivo resta immodificato.

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