Cassazione Penale, Sentenza n. 41895/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti (riesame) che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 167.380,33 ritenuto profitto di plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'indagato, articolava più censure: (1) nullità della notificazione del decreto di sequestro per incompletezza della copia notificata (pagine mancanti da 3 a 6) e richiamo agli artt. 171 e 178 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancanza di fumus commissi delicti e pericolo in mora (periculum in mora); (3) inosservanza degli artt. 192, commi 3 e 4, c.p.p., per carenza di riscontri alle dichiarazioni dei coimputati e presunte false dichiarazioni calunniose; (4) plurime doglianze di violazione di legge relative all'eccessività e non pertinenza del sequestro (art. 297 c.p.p.), carenza della finalità probatoria e mancanza di correlazione temporale e materiale tra beni sequestrati e reato, nonché insufficienti motivazioni del provvedimento originario e riferimento per relationem ad atti riguardanti altri indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (notifica incompleta) ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la giurisprudenza consolidata cui il Tribunale aveva fatto riferimento stabilisce che la notifica di copia incompleta non determina nullità dell'atto quando l'originale è a disposizione in cancelleria e quando gli elementi essenziali per l'esercizio del diritto di difesa risultano comunque conoscibili; l'eventuale effetto è lo spostamento del termine per il riesame. Sulle restanti censure la Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in cassazione contro ordinanze di riesame (art. 325 c.p.p.): la censura deve essere di diritto e i motivi di fatto generici e non specificati risultano inammissibili. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione sufficiente, basata su elementi oggettivi (intercettazioni e dichiarazioni dei coindagati) che giustificavano il pericolo di occultamento del denaro e la pertinenza ai fini di confisca per equivalente; i richiami per relationem sono considerati utilizzabili e adeguatamente integrati nel provvedimento impugnato. Infine, è stata disposta l'applicazione delle spese e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende per euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p., nonché le spese del procedimento, non essendosi ravvisata colpa grave nel proporre il ricorso.
Norme richiamate
Norma sostanziale che definisce le fattispecie di reato (violazioni tributarie) i cui profitti sono stati oggetto del sequestro preventivo; il sequestro è stato disposto come misura cautelare finalizzata anche alla confisca per equivalente.
cod. proc. pen., art. 171, comma 1, lett. a)
Regola sulla validità della notificazione degli atti: la corte richiama giurisprudenza secondo cui la notifica di una copia incompleta non determina automaticamente la nullità dell'atto se gli elementi essenziali per la difesa sono comunque conosciuti e l'originale è accessibile in cancelleria.
Richiamata dalla difesa come causa di nullità generale; la Corte però esclude che l'incompletezza della copia possa integrarne gli effetti di inesistenza quando non sia dimostrata concreta lesione del diritto di difesa.
cod. proc. pen., art. 168, comma 2
Riferimento alle attestazioni contenute nell'atto notificato in caso di contraddizione: la Corte indica che, comunque, l'accesso all'originale e la conoscenza del contenuto rendono inefficace la censura basata su discrepanze formali.
cod. proc. pen., art. 321, comma 1
Disciplina del sequestro preventivo: richiede fumus commissi delicti e periculum in mora; la Corte ha ritenuto che la valutazione del pericolo e del fumus sia questione soprattutto di merito e quindi insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, salvo violazioni di legge specifiche.
cod. proc. pen., art. 192, commi 3 e 4
Regole sull'uso e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori/coimputati; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato difetti concreti di attendibilità tali da rendere la valutazione del Tribunale viziata di diritto.
cod. proc. pen., art. 297, comma 3
Richiamato dalla difesa per contestare l'eccessività del vincolo cautelare; la Corte ha considerato la doglianza come fattuale e non specificamente normativa, e ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente a giustificare l'aggressione patrimoniale data la natura delle attività fraudolente.
cod. proc. pen., art. 325, comma 1
Stabilisce i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame: la Corte richiama che sono ammesse solo censura per violazione di legge e vizi gravissimi della motivazione; le contestazioni puramente fattuali o generiche risultano inammissibili.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Regola sulle dedotte carenze della motivazione che possono costituire motivo di cassazione: la Corte sottolinea l'onere di specificità del ricorrente nel separare e precisare i vizi dedotti.
Obbligo di motivazione del provvedimento: la Corte ricorda che la motivazione assolutamente mancante o apparente può integrare violazione di legge, ma nel caso oggetto la motivazione è stata ritenuta presente e coerente.
dl. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma utilizzata in sede di requisitoria dal Pubblico Ministero per concludere sulla richiesta di inammissibilità del ricorso; citata a cornice procedurale della posizione della Procura.
Prevede l'onere delle spese e la sanzione a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese processuali.
Massime di principio
- La notifica di una copia incompleta di un provvedimento non determina automaticamente la nullità: bisogna dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa; l'originale disponibile in cancelleria può supplire.
- In cassazione contro ordinanze di riesame è ammessa soltanto la censura per violazione di legge o vizi estremi della motivazione; censure generiche o puramente fattuali sono, di regola, inammissibili.
- Le contestazioni circa il fumus e il periculum devono essere articolate in modo specifico e supportate da elementi che mostrino l'errore di diritto; semplici affermazioni di innocenza o ritardo nell'iscrizione nel registro indagati non sono sufficienti.
- Le decisioni che richiamano provvedimenti precedenti per relationem sono ammesse se il giudice integra e chiarisce i punti essenziali; il richiamo formale senza argomentazione sarebbe invece criticabile.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare beni non immediatamente collegati a singole operazioni se sussistono elementi idonei a ritenere che essi costituiscano profitto del reato; la valutazione dell'attinenza è in primo luogo di merito.
- Se la doglianza è di natura eminentemente fattuale, può essere più efficace richiedere misure di revoca o dissequestro in sede di merito (al PM o al giudice procedente) piuttosto che proporre un ricorso per cassazione destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Chi impugna deve osservare l'onere di specificità: indicare esattamente dove la motivazione manca, è contraddittoria o illogica, e quali elementi di diritto sono stati interpretati erroneamente.
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