Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41892/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado; il ricorrente contestava in particolare l'uso e l'interpretazione del documento extracontabile "Fatturato TRE" ritenuto dagli accertatori alla base dell'accertamento di maggiori ricavi a carico della sola Nusco S.p.A. (anziché dell'intero gruppo), il significato degli acronimi "FT" e "SB", la qualità e la rilevanza degli ordini/preventivi senza fatturazione e la corretta qualificazione di poste contabili (es. 430.000 euro), nonché il rigetto da parte della Corte d'appello della richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" (convergenza delle motivazioni dei due gradi di merito) e che le valutazioni dei giudici di merito sull'interpretazione del documento "Fatturato TRE", sugli acronimi FT/SB, sulla rilevanza degli ordini sottoscritti e sulle scritture contabili fossero logicamente motivate e non manifestamente illogiche. Ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione peritale, essendo tale decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza la sentenza della Corte di Appello di Napoli rimane confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata rilevata colpa nella presentazione del ricorso alla stregua della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 74/2000, artt. 4 e 10-bis

    Norme penali tributarie contestate: la Corte di merito ha ritenuto integrati reati tributari in relazione ai ricavi omessi, con parziale prescrizione per alcuni capi (art.10-bis). La Cassazione ha confermato la valutazione di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Fondamento delle censure in cassazione per motivazione manifestamente illogica o travisamento della prova; la Corte ricorda i limiti di applicazione della lett. e) soprattutto nei casi di doppia conforme, richiedendo che l'errore sia manifesto e idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Regola la rinnovazione istruttoria in appello: la decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, se logicamente motivata, è incensurabile in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese di cassazione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per valutare l'eventuale responsabilità per comportamento colposo nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per contestare colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In ipotesi di "doppia conforme" (conferma della condanna in entrambi i gradi di merito) la Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove se non nei casi in cui vi sia omessa valutazione di prove decisive o un travisamento della prova manifesto e capace di disarticolare il ragionamento probatorio.
  • L'interpretazione di documenti extracontabili (es. prospetti interni, tabelle, acronimi) viene valutata in base alla coerenza interna del documento, alla compatibilità tra i totali delle tabelle e ad elementi probatori di riscontro (testimonianze degli accertatori, circolari interne, firme su ordini): una spiegazione logica e coerente in sede di merito è difficilmente rivedibile in Cassazione.
  • Gli acronimi e le abbreviazioni devono essere interpretati nel loro contesto operativo; l'esistenza di una circolare interna con significato commerciale coerente può rafforzare l'interpretazione attribuita dagli accertatori e dai giudici.
  • La presenza di ordini sottoscritti dal cliente e di segni identificativi (es. sigla SB ricollegata a vendite "in nero" nella circolare) costituisce elemento probatorio rilevante per la qualificazione di vendite non fatturate, salvo che la difesa dimostri concretamente il contrario.
  • La richiesta di rinnovazione peritale in appello è rimessa al vaglio discrezionale del giudice d'appello e può essere rigettata se il giudice ritiene che lo stato degli atti consenta una decisione; tale decisione è impugnabile in Cassazione solo se manifestamente illogica.
  • Le doglianze che propongono una lettura alternativa del materiale probatorio, senza dimostrare vizi di logica o omissioni decisive nella motivazione, sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.