Cassazione Civile, Ordinanza n. 14573/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dalla deliberazione di un contributo straordinario, richiesto dall'associazione turistica ai propri associati per finanziare la costruzione dello stadio per lo sci da fondo "Nordic-Arena". I ricorrenti avevano impugnato il lodo arbitrale rituale secondo equità che li aveva condannati al pagamento, deducendo che l'associazione aveva affidato l'esecuzione dell'opera senza procedura di evidenza pubblica, senza approvare preventivamente progetto e piano di finanziamento, senza indicare in modo chiaro il criterio di calcolo del contributo e con esborsi ritenuti incongrui rispetto al valore delle opere. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 829 e 823 c.p.c., sostenendo che anche nel lodo secondo equità sarebbe denunciabile il vizio di motivazione, e che il motivo di impugnazione in appello conteneva anche censure di totale mancanza di motivazione, contraddittorietà e incomprensibilità del lodo, oltre a doglianze sulla legittimazione passiva dell'associazione, sul potere di imporre contributi straordinari e sui criteri di riparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure effettivamente svolte con l'impugnazione erano dirette non contro una mancanza totale di motivazione del lodo, ma contro la pretesa erroneità delle argomentazioni degli arbitri e la violazione di norme di diritto. Poiché il lodo era pacificamente un lodo rituale secondo equità, tali doglianze non erano ammissibili ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., che esclude l'impugnazione per errores in iudicando quando le parti hanno scelto l'equità. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità resa in appello, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata per l'impugnazione del lodo arbitrale, nel caso concreto proposta contro il lodo rituale secondo equità
nel lodo secondo equità non sono deducibili errores in iudicando; l'impugnazione non può trasformarsi in controllo sul merito della decisione arbitrale
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il lodo debba contenere motivazione; la Corte osserva che il richiamo non consente di far valere come vizio la mera erroneità delle argomentazioni in un lodo di equità
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
invocato dai ricorrenti come parametri del motivo di ricorso per cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U, 20867/2020
richiamata per il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato
Cass. Sez. U, 4315/2020
richiamata per il medesimo principio sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri con decisione secondo equità, non è consentito impugnare il lodo deducendo errores in iudicando o la semplice erroneità delle valutazioni di merito, anche se gli arbitri abbiano richiamato norme di legge come criterio di equità.
- Il vizio di motivazione del lodo è configurabile solo se venga effettivamente allegata una totale mancanza di motivazione o un deficit motivazionale radicale; non basta contestare che le ragioni espresse siano sbagliate, contraddittorie o non condivisibili.
- La qualificazione del motivo di impugnazione dipende dal contenuto effettivo delle censure: se la doglianza attacca la correttezza delle argomentazioni e delle valutazioni, essa resta una critica di merito e non una censura di motivazione idonea a superare i limiti dell'impugnazione del lodo equitativo.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →