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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14573/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dalla deliberazione di un contributo straordinario, richiesto dall'associazione turistica ai propri associati per finanziare la costruzione dello stadio per lo sci da fondo "Nordic-Arena". I ricorrenti avevano impugnato il lodo arbitrale rituale secondo equità che li aveva condannati al pagamento, deducendo che l'associazione aveva affidato l'esecuzione dell'opera senza procedura di evidenza pubblica, senza approvare preventivamente progetto e piano di finanziamento, senza indicare in modo chiaro il criterio di calcolo del contributo e con esborsi ritenuti incongrui rispetto al valore delle opere. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 829 e 823 c.p.c., sostenendo che anche nel lodo secondo equità sarebbe denunciabile il vizio di motivazione, e che il motivo di impugnazione in appello conteneva anche censure di totale mancanza di motivazione, contraddittorietà e incomprensibilità del lodo, oltre a doglianze sulla legittimazione passiva dell'associazione, sul potere di imporre contributi straordinari e sui criteri di riparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure effettivamente svolte con l'impugnazione erano dirette non contro una mancanza totale di motivazione del lodo, ma contro la pretesa erroneità delle argomentazioni degli arbitri e la violazione di norme di diritto. Poiché il lodo era pacificamente un lodo rituale secondo equità, tali doglianze non erano ammissibili ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., che esclude l'impugnazione per errores in iudicando quando le parti hanno scelto l'equità. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità resa in appello, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    norma richiamata per l'impugnazione del lodo arbitrale, nel caso concreto proposta contro il lodo rituale secondo equità

  • art. 829 c.p.c.

    nel lodo secondo equità non sono deducibili errores in iudicando; l'impugnazione non può trasformarsi in controllo sul merito della decisione arbitrale

  • art. 823 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il lodo debba contenere motivazione; la Corte osserva che il richiamo non consente di far valere come vizio la mera erroneità delle argomentazioni in un lodo di equità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come parametri del motivo di ricorso per cassazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. U, 20867/2020

    richiamata per il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. Sez. U, 4315/2020

    richiamata per il medesimo principio sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri con decisione secondo equità, non è consentito impugnare il lodo deducendo errores in iudicando o la semplice erroneità delle valutazioni di merito, anche se gli arbitri abbiano richiamato norme di legge come criterio di equità.
  • Il vizio di motivazione del lodo è configurabile solo se venga effettivamente allegata una totale mancanza di motivazione o un deficit motivazionale radicale; non basta contestare che le ragioni espresse siano sbagliate, contraddittorie o non condivisibili.
  • La qualificazione del motivo di impugnazione dipende dal contenuto effettivo delle censure: se la doglianza attacca la correttezza delle argomentazioni e delle valutazioni, essa resta una critica di merito e non una censura di motivazione idonea a superare i limiti dell'impugnazione del lodo equitativo.
  • Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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