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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02662/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del GUP che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto che i due avvocati avessero reso dichiarazioni false (affermando di non aver assunto incarichi contro il comune di Peschici) riprodotte in determine dirigenziali e aveva applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per mancanza di pericolo/danno e irrelevanza della condotta. Sciscio deduceva l'insussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen. invocando autonomia professionale e la marginalità della sua attività (solo invio di una PEC); De Nittis contestava la qualificazione dell'atto e la carenza probatoria, deducendo anche la mancata sottoscrizione di alcuni patti ex art. 2233 c.c. e la non sussistenza di conflitto di interessi. Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. per decorso del termine massimo (termine elevato a un anno e sei mesi per gli atti proposti entro il 31/12/2024 in base alla legge n. 134/2021), essendo spirato il termine il 15/08/2025. Pur ritenendo che i ricorsi non fossero manifestamente inammissibili (esistendo questioni non manifestamente infondate, in particolare circa la configurabilità dell'art. 479 cod. pen. vs art. 483 cod. pen. e la carenza motivazionale del GUP sul valore certificativo delle determine), la Corte ha comunque pronunciato l'improcedibilità e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sul falso in atto pubblico che richiede che l'atto sia destinato a provare la verità di quanto attestato dal pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione difensiva circa la sussistenza dei presupposti richiesti (valore certificativo dell'atto) e ha rilevato carenza motivazionale del GUP sul punto.

  • art. 483 cod. pen.

    Delitto relativo alle attestazioni false di un privato che il pubblico ufficiale riporta nell'atto: la Corte evidenzia che, nel caso concreto, potrebbe essere più corretta la qualificazione ex art. 483 piuttosto che ex art. 479, e che il GUP non ha adeguatamente motivato la scelta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità applicata dal GUP in primo grado (recidiva, valutazione dell'assenza di danno o pericolo rilevante, prima innocuità e circostanze personali), che ha portato al proscioglimento per non punibilità nella sentenza di primo grado.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine massimo di durata del giudizio di cassazione; la Corte ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 344-bis perché il termine (nella specie elevato a un anno e sei mesi) è spirato.

  • art. 544 cod. proc. pen. e art. 544-bis cod. proc. pen.

    Riferimenti ai termini per il deposito della motivazione e al decorso dei termini che presiedono al calcolo del limite di durata per la cassazione: la Corte ha calcolato il termine di un anno e sei mesi decorrente dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544.

  • Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 5

    Ha previsto l'elevazione del termine di un anno a un anno e sei mesi per i giudizi di cassazione quando l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024; la Corte ha applicato tale proroga per il computo del termine di improcedibilità.

  • art. 2233 cod. civ.

    Riferimento ai patti tra professionista e assistito in ordine al compenso: le dichiarazioni circa la sussistenza o meno di patti ex art. 2233 erano al centro della questione di fatto sulla verità delle dichiarazioni rese ai fini del conferimento dell'incarico.

  • artt. 2699 e 2700 cod. civ.

    Principi sulla prova e sulla provenienza degli atti: la Corte ha richiamato tali norme per affermare che l'art. 479 richiede che l'atto pubblico abbia valore di prova privilegiata per la rappresentazione falsa.

  • Codice deontologico forense, art. 24

    Norma richiamata dalle difese in tema di conflitto di interessi/obbligo di astensione: i ricorrenti sostenevano che non sussistesse conflitto rilevante che imponesse astensione.

  • art. 81 comma finale, art. 110, art. 476 primo e secondo comma cod. pen.

    Arresti e concorso di persone nel reato contestato (riporto delle imputazioni originarie): richiamate in motivazione come capi originariamente contestati, a fronte dei quali il GUP aveva però riconosciuto la non punibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della motivazione nelle impugnazioni e nella esposizione dei motivi: la difesa aveva depositato motivi nei limiti di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il superamento del termine massimo previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. determina l'improcedibilità dell'azione penale anche se il ricorso per cassazione non è manifestamente inammissibile: è essenziale calcolare correttamente i termini (anche le eventuali proroghe legislative) e il punto di decorrenza (90 giorni dopo la scadenza del termine di cui all'art. 544).
  • La legge 134/2021 può prorogare i termini di durata massima: verificare sempre se il ricorso è stato proposto entro la finestra che consente l'applicazione della proroga temporanea.
  • L'improcedibilità per durata non può essere esclusa dalla Corte di legittimità semplicemente per ritardi nella trasmissione degli atti alla cancelleria: la Corte valuta se, nonostante ritardi di ingresso del fascicolo, il termine sia comunque spirato.
  • La distinzione tra art. 479 e art. 483 cod. pen. è cruciale: l'art. 479 richiede che l'atto pubblico sia destinato ab initio a provare la verità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale (valore certificativo); se l'atto si limita a riportare dichiarazioni di terzi senza valore probatorio privilegiato, la fattispecie più pertinente può essere quella dell'art. 483.
  • In giudizio, il GUP deve motivare adeguatamente la qualificazione giuridica del fatto (perché si ritiene integrato il reato di falso in atto pubblico) spiegando il valore certificativo dell'atto impugnato; la carenza di motivazione può rendere non manifestamente infondata la censura in cassazione.
  • Nelle ipotesi con professionisti che condividono locali o collaborano, per ravvisare conflitto di interessi occorre dimostrare connessione oggettiva/oggettiva tra incarichi e interessi contrapposti; elementi formali come la dicitura su una targa non sono di per sé decisivi.
  • Per chi impugna, oltre al merito, è strategico monitorare termini e fasi processuali: anche ragioni sostanziali valide possono rimanere senza esame se il giudizio di cassazione diventa improcedibile per durata.

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