Cassazione Penale, Sentenza n. 02662/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del GUP che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto che i due avvocati avessero reso dichiarazioni false (affermando di non aver assunto incarichi contro il comune di Peschici) riprodotte in determine dirigenziali e aveva applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per mancanza di pericolo/danno e irrelevanza della condotta. Sciscio deduceva l'insussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen. invocando autonomia professionale e la marginalità della sua attività (solo invio di una PEC); De Nittis contestava la qualificazione dell'atto e la carenza probatoria, deducendo anche la mancata sottoscrizione di alcuni patti ex art. 2233 c.c. e la non sussistenza di conflitto di interessi. Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. per decorso del termine massimo (termine elevato a un anno e sei mesi per gli atti proposti entro il 31/12/2024 in base alla legge n. 134/2021), essendo spirato il termine il 15/08/2025. Pur ritenendo che i ricorsi non fossero manifestamente inammissibili (esistendo questioni non manifestamente infondate, in particolare circa la configurabilità dell'art. 479 cod. pen. vs art. 483 cod. pen. e la carenza motivazionale del GUP sul valore certificativo delle determine), la Corte ha comunque pronunciato l'improcedibilità e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma sul falso in atto pubblico che richiede che l'atto sia destinato a provare la verità di quanto attestato dal pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione difensiva circa la sussistenza dei presupposti richiesti (valore certificativo dell'atto) e ha rilevato carenza motivazionale del GUP sul punto.
Delitto relativo alle attestazioni false di un privato che il pubblico ufficiale riporta nell'atto: la Corte evidenzia che, nel caso concreto, potrebbe essere più corretta la qualificazione ex art. 483 piuttosto che ex art. 479, e che il GUP non ha adeguatamente motivato la scelta.
Causa di non punibilità applicata dal GUP in primo grado (recidiva, valutazione dell'assenza di danno o pericolo rilevante, prima innocuità e circostanze personali), che ha portato al proscioglimento per non punibilità nella sentenza di primo grado.
Disciplina l'improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine massimo di durata del giudizio di cassazione; la Corte ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 344-bis perché il termine (nella specie elevato a un anno e sei mesi) è spirato.
art. 544 cod. proc. pen. e art. 544-bis cod. proc. pen.
Riferimenti ai termini per il deposito della motivazione e al decorso dei termini che presiedono al calcolo del limite di durata per la cassazione: la Corte ha calcolato il termine di un anno e sei mesi decorrente dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544.
Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 5
Ha previsto l'elevazione del termine di un anno a un anno e sei mesi per i giudizi di cassazione quando l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024; la Corte ha applicato tale proroga per il computo del termine di improcedibilità.
Riferimento ai patti tra professionista e assistito in ordine al compenso: le dichiarazioni circa la sussistenza o meno di patti ex art. 2233 erano al centro della questione di fatto sulla verità delle dichiarazioni rese ai fini del conferimento dell'incarico.
Principi sulla prova e sulla provenienza degli atti: la Corte ha richiamato tali norme per affermare che l'art. 479 richiede che l'atto pubblico abbia valore di prova privilegiata per la rappresentazione falsa.
Codice deontologico forense, art. 24
Norma richiamata dalle difese in tema di conflitto di interessi/obbligo di astensione: i ricorrenti sostenevano che non sussistesse conflitto rilevante che imponesse astensione.
art. 81 comma finale, art. 110, art. 476 primo e secondo comma cod. pen.
Arresti e concorso di persone nel reato contestato (riporto delle imputazioni originarie): richiamate in motivazione come capi originariamente contestati, a fronte dei quali il GUP aveva però riconosciuto la non punibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti della motivazione nelle impugnazioni e nella esposizione dei motivi: la difesa aveva depositato motivi nei limiti di questa disposizione.
Massime di principio
- Il superamento del termine massimo previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. determina l'improcedibilità dell'azione penale anche se il ricorso per cassazione non è manifestamente inammissibile: è essenziale calcolare correttamente i termini (anche le eventuali proroghe legislative) e il punto di decorrenza (90 giorni dopo la scadenza del termine di cui all'art. 544).
- La legge 134/2021 può prorogare i termini di durata massima: verificare sempre se il ricorso è stato proposto entro la finestra che consente l'applicazione della proroga temporanea.
- L'improcedibilità per durata non può essere esclusa dalla Corte di legittimità semplicemente per ritardi nella trasmissione degli atti alla cancelleria: la Corte valuta se, nonostante ritardi di ingresso del fascicolo, il termine sia comunque spirato.
- La distinzione tra art. 479 e art. 483 cod. pen. è cruciale: l'art. 479 richiede che l'atto pubblico sia destinato ab initio a provare la verità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale (valore certificativo); se l'atto si limita a riportare dichiarazioni di terzi senza valore probatorio privilegiato, la fattispecie più pertinente può essere quella dell'art. 483.
- In giudizio, il GUP deve motivare adeguatamente la qualificazione giuridica del fatto (perché si ritiene integrato il reato di falso in atto pubblico) spiegando il valore certificativo dell'atto impugnato; la carenza di motivazione può rendere non manifestamente infondata la censura in cassazione.
- Nelle ipotesi con professionisti che condividono locali o collaborano, per ravvisare conflitto di interessi occorre dimostrare connessione oggettiva/oggettiva tra incarichi e interessi contrapposti; elementi formali come la dicitura su una targa non sono di per sé decisivi.
- Per chi impugna, oltre al merito, è strategico monitorare termini e fasi processuali: anche ragioni sostanziali valide possono rimanere senza esame se il giudizio di cassazione diventa improcedibile per durata.
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