Cassazione Civile, Ordinanza n. 08370/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori per la costruzione di un molo polisettoriale nell'area portuale di Taranto. L'appaltatore chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la illegittima e protratta sospensione dei lavori e per il ritardo nell'ultimazione dell'opera; il committente chiedeva a sua volta il ristoro dei pregiudizi derivanti dal ritardo. La Corte d'appello aveva respinto le domande di entrambe le parti. In cassazione, l'appaltatore deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente adesiva alla CTU, ritenuta acriticamente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la legittimità della sospensione sarebbe stata affermata senza adeguata prova dei fatti posti a base del provvedimento e con errata ripartizione dell'onere probatorio; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte ritenuto tardive le riserve senza specifica eccezione di controparte; 4) ulteriore violazione del medesimo principio per avere la Corte deciso su una domanda diversa da quella proposta, concentrandosi sui provvedimenti della Capitaneria di porto invece che sulla mancata sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante. Il controricorrente sosteneva inoltre che una delle rationes decidendi della sentenza impugnata non era stata colpita da specifica censura, con effetto preclusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi, perché la motivazione d'appello era sorretta dal rilievo della legittimità della sospensione per ragioni di pubblico interesse e, comunque, dalla non decisività delle doglianze sulla CTU rispetto al decisum. Ha poi reputato inammissibili il terzo e il quarto motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva comunque fondato il rigetto anche sulla non risarcibilità in base all'art. 34 del Capitolato Generale di appalto per sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse, e che la censura sul chiesto e pronunciato introduceva in realtà una questione nuova, integrando una mutatio libelli. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state compensate integralmente tra tutte le parti, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione dell'onere della prova è inammissibile quando non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza, specie se la decisione ha ritenuto provata la circostanza legittimante la sospensione.
art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto della Cassa del Mezzogiorno
all'appaltatore non spettasse "alcun compenso o indennizzo"
La sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse esclude compensi o indennizzi all'appaltatore.
artt. 42 del Capitolato Generale per le opere pubbliche e 23 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350
La mancata contestazione degli ordini di servizio può determinare improcedibilità della domanda dell'appaltatore solo se l'eccezione è sollevata dalla stazione appaltante.
art. 17 del Capitolato Generale della Cassa del Mezzogiorno
Richiamato come termine procedurale per la contestazione degli ordini di servizio; la sua violazione non basta se non è correttamente posta come eccezione in giudizio.
L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti soccombenti, ove dovuto.
l. 26 novembre 1990, n. 353
Nel regime processuale applicabile era consentito lo ius variandi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non la mutatio libelli.
Richiamato quale rito camerale seguito per la decisione in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ossia con il fondamento logico-giuridico che da solo sorregge il dispositivo.
- La contestazione dell'adesione del giudice di merito alle conclusioni del CTU non è sufficiente se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, in assenza di specifiche critiche alle indagini peritali o alla loro motivazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova; non basta dedurla contro un accertamento di fatto fondato su prova ritenuta sufficiente dal giudice di merito.
- La mancata contestazione degli ordini di servizio o delle riserve rileva ai fini dell'improcedibilità della domanda dell'appaltatore solo se l'eccezione corrispondente è ritualmente sollevata dalla parte interessata, trattandosi di eccezione in senso stretto.
- Quando la sospensione dei lavori è disposta per ragioni di pubblico interesse previste dalla disciplina contrattuale, l'appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi, salvo diversa previsione specifica.
- Non può prospettarsi in cassazione una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la doglianza presuppone una domanda diversa da quella originariamente introdotta, perché si tratta di questione nuova e quindi preclusa.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, secondo il meccanismo previsto dall'art. 334 c.p.c.
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