Cassazione Civile, Ordinanza n. 28817/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce da una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a cartelle di pagamento presupposte. Il contribuente, poi fallito, aveva contestato l’atto deducendo che non fosse stata provata la notificazione delle cartelle sottostanti. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la sola produzione degli avvisi di ricevimento e dei relativi avvisi di notifica, senza le cartelle. La commissione regionale aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione, sostanzialmente confermando tale impostazione. In cassazione l’ente riscossore ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973: secondo la ricorrente, ai fini della prova della notifica delle cartelle non era necessario produrre in giudizio anche le cartelle stesse, essendo sufficiente depositare gli avvisi di ricevimento recanti il numero identificativo dell’atto notificato, idonei a consentire il riscontro con le cartelle richiamate nell’iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo e ne ha accolto il contenuto. Ha affermato che la sentenza di merito aveva errato nell’imporre, ai fini della prova della notifica delle cartelle, la produzione anche delle cartelle di pagamento oltre agli avvisi di ricevimento. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che, nella notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notificazione è assolta dalla produzione dell’avviso di ricevimento; il numero seriale riportato sull’avviso e la documentazione di ruolo possono essere idonei a identificare l’atto notificato. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione regionale, affinché esamini le ulteriori questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro processuale invocato per censurare l’errore di diritto nella lettura dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 26, ult. comma; art. 26, comma 1, seconda parte
la Corte lo interpreta nel senso che la prova della notifica della cartella può essere fornita mediante l’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella notificata
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
la cd. doppia conforme preclude solo il motivo di cui all’art. 360, n. 5, non il motivo di violazione di legge
la presunzione di conoscenza opera quando la raccomandata giunge all’indirizzo del destinatario; la prova dell’arrivo della raccomandata può fondare la presunzione di conoscenza dell’atto
gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati, perciò l’indicazione del numero della cartella sull’avviso non ha fede privilegiata ma può valere sul piano presuntivo
l’avviso di ricevimento è avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce, elemento valorizzato a fini presuntivi
l’agente postale fa firmare l’avviso al destinatario e lo restituisce all’interessato, con rilievo probatorio della ricevuta completata
Massime di principio
- Nella notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento della notifica è normalmente assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario; non è necessario che l’agente della riscossione produca anche la copia integrale della cartella.
- L’identificazione dell’atto notificato può essere raggiunta anche attraverso il numero seriale riportato sull’avviso di ricevimento e la corrispondenza con gli estratti di ruolo; tali elementi sono valutabili sul piano presuntivo ai fini del riparto dell’onere della prova.
- Non integra un mero apprezzamento di fatto, ma un errore di diritto censurabile in cassazione, la decisione di merito che imponga la produzione della cartella notificata come requisito necessario della prova della notificazione, in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
- La doppia conforme preclude solo il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non impedisce la censura per violazione o falsa applicazione di legge.
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